Segnaliamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 169 del 23 luglio) dell'Ordinanza n. 532 del 12 luglio 2018 del Dipartimento della Protezione civile, avente ad oggetto “Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77- Annualità 2016.”
Questa ordinanza – IN ALLEGATO - disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualità 2016.
L'ordinanza si compone anche degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
43,56 MILIONI DI EURO PER IL 2016. L'importo disponibile per l'anno 2016, pari a 43,56 milioni di euro, al netto della quota dell'1% pari a 0,44 milioni, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 5 gennaio 2017, n. 4, e' destinata al finanziamento dell'acquisto da parte delle universita' e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria per attivita' di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, e' utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art. 16:
a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza;
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprieta' pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all'art. 16, comma 1, lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo, con priorita' per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. E', altresi', consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., e' ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano piu' ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprieta' pubblica. La ricostruzione puo' essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 c.c., o il contratto di disponibilita' di cui all'art. 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50;
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4.