La Regione Lombardia, con l'articolo 11 della Legge regionale 22/2017, pubblicata sul supplemento n. 33 del B.U.R.L. del 14 agosto 2017, ha abrogato i commi 1 bis e 1 ter dell'art. 5, il comma 4 bis dell'art. 10 e il comma 1 bis dell'art. 13 della l.r. sismica n.33/2015, inseriti dall'art. 25 della l.r. 15/17 (Legge di semplificazione).
Le modifiche a suo tempo introdotte dalla succitata l.r. 15/17, ora abrogate, riguardavano l’esclusione, dall'ambito di applicazione della l.r. 33/2015, degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.
Tale abrogazione si è resa necessaria in quanto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha segnalato di non ritenere legittime le deroghe all'osservanza delle norme procedurali contenute nel capo IV del D.P.R. 380/2001.
Permane l'obbligo di sottoporre alle procedure previste dalla l.r. 33/2015 tutti gli interventi di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001.
“Il caso relativo all’annullamento di Regione Lombardia delle disposizioni di semplificazione del deposito sismico per le opere minori, che non comportano pericolo per la pubblica incolumità, è un autentico disastro legislativo”, commenta il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Bruno Finzi. “È un paradosso che una Regione che ha lanciato un referendum per l'autonomia e che dovrebbe rappresentare l’eccellenza della tecnica italiana, si fermi di fronte a una semplice diffida di un Ministero di Roma”.