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Previsioni urbanistiche e locali impiegati dagli enti del terzo settore: chiarimenti dal Ministero del lavoro

L’art. 71 del Codice del terzo settore (CTS) prevede che le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee, indipendentemente dalla destinazione urbanistica

giovedì 24 novembre 2022 - Redazione Build News

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“L’applicabilità dell’art. 71 comma 1 CTS appare difficilmente estendibile fino a consentire nuove costruzioni in assenza del rilascio dell’apposito titolo edilizio. Contrariamente opinando, il comma 1 in parola verrebbe interpretato in modo non conforme alla sua finalità in quanto opererebbe come norma derogatoria generalizzata della disciplina urbanistica. In altri termini, estendere l’applicabilità dell’art. 71 comma 1 CTS fino a consentire nuove costruzioni in assenza del rilascio dell’apposito titolo edilizio potrebbe implicare un allontanamento dalle sue finalità peculiari e non sarebbe conforme alla sua natura di norma speciale, in quanto volta a introdurre un favor per determinate categorie di soggetti rispetto alle strutture esistenti nella disponibilità di quest’ultimi, e non a disciplinare l’uso del territorio con effetti generalizzati e permanenti”.

Così il Ministero del lavoro in una nota del 17 novembre 2022, con la quale viene fornita risposta all'Ufficio tecnico – settore urbanistica, edilizia e lavori pubblici di un Comune che ha chiesto di conoscere il parere del Ministero in merito alla definizione dell’ambito di applicabilità dell’art. 71 comma 1 del Dlgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore (CTS) a mente del quale “le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.

In particolare, l'Ufficio ha rappresentato che nel Comune di *** sono stati realizzati dei campi da gioco in zona agricola in forza di titoli edilizi richiesti dall’”Associazione ***”, gestore degli impianti in qualità di comodatario, e fondati sul regime derogatorio dell’indifferenza urbanistica di cui all’art. 71 comma 1 CTS.

Inoltre, il Comune ha precisato che è tuttora in corso l’accertamento sulla qualificazione della predetta Associazione come Ente del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4 comma 1 CTS.

Su tali premesse in fatto, il Comune ha, quindi, concluso la richiesta con la formulazione di un quesito inerente l’applicabilità dell’art. 71 comma 1 CTS, ovvero “se la norma in parola riguarda esclusivamente le strutture già esistenti, ancorché con diversa destinazione urbanistica, o può essere interpretata estensivamente anche per la realizzazione di nuove strutture in cui svolgere le attività istituzionali (in questo caso sportive) dell’Ente, in zone omogenee con diversa destinazione di PRG e, quindi, in deroga agli strumenti urbanistici”.

IN ALLEGATO il testo completo della risposta del Ministero del lavoro.

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