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Prezzi materiali da costruzioni: ok a compensazioni per Ferro, Bitume ed altri

Ferro – acciaio tondo per cemento + 14,94%. Bitume +10,57%

venerdì 7 giugno 2019 - Redazione Build News

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In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 126 del 31 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 maggio 2019, c.d. Decreto “Caro materiali”.

Il decreto – riassume l'Ance - ha rilevato aumenti superiore al 10% per l’anno 2018 rispetto all’anno 2017, rilevanti ai fini della compensazione, per i materiali indicati all’Allegato 1 al decreto e precisamente:

Ferro – acciaio tondo per cemento: + 14,94%

Rete elettrosaldata: + 13,30%

Travi laminate in acciaio di qualsiasi spessore per impieghi strutturali e per centine: +15,40%

Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici: + 19.15%

Bitume: +10,57%

Il riconoscimento delle suddette variazioni annuali di prezzo autorizza la richiesta di compensazioni in relazione ad appalti affidati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 ed in corso di esecuzione.

Infatti per tali contratti, in virtù di quanto disposto all’articolo 216, comma 27 ter c.c.p. continua ad applicarsi la disciplina delle compensazioni come prevista dal codice “De Lise” (art.133, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006).

Pertanto, in conformità alla previgente normativa, l’istanza di compensazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal data di pubblicazione del decreto e verrà determinata applicando la metà della percentuale che eccede il 10% al prezzo dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno precedente al decreto.

Con riferimento ai materiali utilizzati in lavorazioni contabilizzate nel 2018, gli aumenti rilevati nel decreto – che autorizzano la richiesta di compensazioni – trovano applicazione anche per i contratti in cui l’offerta sia stata presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

Per quanto concerne, invece, i lavori contabilizzati nel 2018, ma la cui offerta sia stata presentata anteriormente al 2012, si applicano, ai fini del calcolo della compensazione, anche le variazioni rilevate nei precedenti decreti ministeriali, in relazione all’anno di presentazione dell’offerta.

In particolare, occorre fare riferimento:

a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del presente decreto e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2011;

a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2010;

a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2009;

a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2008;

a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2007;

a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2006;

a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2005;

a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2004;

a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.In allegato, il testo del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 31 maggio 2019. (fonte: Ance)

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