Sulla Gazzetta ufficiale n. 77 di ieri è pubblicato il decreto 19 marzo 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante “Differenze percentuali tra tasso d’inflazione reale e tasso d’inflazione programmato per l’anno 2020”.
Il vecchio Codice dei contratti pubblici - l’art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - ha previsto, tra l’altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
Il nuovo Codice dei contratt pubblici - decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - dispone che «ai contratti di lavori affidati prima dell’entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell’articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
Il decreto 19 marzo 2021 – IN ALLEGATO - stabilisce che “Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d’inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno 2020”.