“Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno 2017.”
Lo stabilisce il decreto 15 febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.50 del 1 marzo.
Ricordiamo che l'art. 133, comma 3 del vecchio Codice appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
L'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è stato abrogato, expressis verbis, dall'art. 217 del nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo n. 50/2016). Con la nota prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017, l'Avvocatura generale dello Stato si e' espressa nel senso che «finche' ricorrano procedure rientranti nel campo applicativo del regime transitorio ex art. 216, decreto legislativo n. 50/2016, il Ministero dovra' considerarsi tenuto all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 in quanto provvedimento dotato di efficacia ultrattiva nei limiti di applicazione del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 1, del nuovo Codice».
Inoltre, la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato – Sezione sesta - ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perche' operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata.
Dai dati forniti, con propria comunicazione del 25 gennaio 2018, dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborati su dati Istat e sui documenti programmatici, risulta il seguente scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato:
anno 2017 scostamento in punti percentuali = - 0,1.