La prima casa è inagibile? E' possibile acquistarne un'altra godendo nuovamente delle agevolazioni fiscali 'Prima Casa'. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 107/E, con cui risponde all’interpello presentato da un contribuente, che aveva avuto un immobile danneggiato durante gli eventi sismici dell’agosto e dell’ottobre 2016 nell’Italia Centrale.
In caso di eventi non prevedibili e non evitabili
Secondo il Fisco, l’agevolazione prima casa può essere riconosciuta al contribuente che ha subìto dei danni, di cui non ha alcuna responsabilità, all'abitazione rendendola non idonea all'abitazione.
L’agevolazione “prima casa” per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest’ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente», ha affermato l’Agenzia. Infatti "nel caso di un evento sismico si configura una fattispecie non prevedibile e non evitabile, che ha comportato, nel caso oggetto dell’interpello, l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative. L’oggettiva impossibilità risulta attestata, inoltre, dall’ordinanza dell’autorità competente che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile che, dunque, non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione.
Ok all'agevolazione bis
Fino a quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell’immobile, quindi, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito dello stesso beneficio per l’acquisto dell’abitazione dichiarata inagibile.