Al fine di stabilire la spettanza o meno dell'agevolazione sulla prima casa, occorre far riferimento alla nozione di abitazione non di lusso vigente al momento dell'acquisto, e non a quello della costruzione.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza n. 23233 del 13 novembre 2015.
ERRATA L'INTERPRETAZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE. Nel caso affrontato dalla suprema Corte, la commissione tributaria regionale, condividendo la tesi della parte contribuente, ha ritenuto illegittima la revoca dell'agevolazione fiscale in quanto alla fattispecie si sarebbe dovuto applicare il d.m. 4.12.1961, e non il dm. 2.8.1969 in ragione del quale l'abitazione va considerata come di lusso per il solo fatto della estensione superiore a mq. 240.
Ma questa tesi è per la Cassazione “giuridicamente errata”. La Corte suprema ricorda infatti che la fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall'acquisto della prima casa è collegata (dall'art. 2 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, come conv. dalla 1. 5 aprile 1985 n. 118) alla possibilità di includere gli immobili trasferiti, "indipendentemente dalla data della loro costruzione", fra le abitazioni non di lusso, "secondo i criteri di cui al d.m. 2 agosto 1969", e segnatamente quelli fissati dagli art. 1 e 6.
La disposizione di cui al successivo art. 10 del citato d.m., a tenore della quale "alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al d.m. 4 dicembre 1961", non va intesa come funzionale alla separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di "abitazioni non di lusso".
Quella disposizione – precisa la Cassazione - rappresenta la semplice regolamentazione transitoria dell'unica fattispecie in essa prevista, relativa alle abitazioni in corso di costruzione (ovviamente "in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore") all'entrata in vigore del decreto, ovvero a quelle costruite successivamente ma "in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore". Soltanto tali costruzioni erano e potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi a quel momento vigenti, e solo per quelle poteva porsi il problema della individuazione del complesso normativo al quale fare riferimento per stabilire il carattere dell'abitazione e, quindi, la spettanza dei benefici fiscali dell'epoca.