Il comune di Firenze non ha rispettato i princìpi di non discriminazione e trasparenza nella gara per la fornitura delle auto per la polizia municipale ponendo in essere di fatto un affidamento diretto verso un operatore economico scelto su base fiduciaria.
Lo ha rileva l’Anac con l'Atto del Presidente del 21 dicembre 2021, che invita il capoluogo toscano a recepire le indicazioni.
La vicenda nasce dalle indagini della Guardia di Finanza sull’approvvigionamento dei veicoli per la polizia municipale effettuato tramite una convenzione Consip: per quanto riguarda gli allestimenti delle auto da acquistare il Comune ha deciso di non utilizzare le opzioni previste dalla convenzione, ma di far installare allestimenti speciali i cui preventivi sono stati richiesti direttamente alla società automobilistica produttrice degli autoveicoli. Facoltà prevista in via alternativa dalla convenzione a patto di verificare la congruità dei prezzi proposti dal fornitore.
Tuttavia il responsabile del procedimento, ha espresso una preferenza per una ditta esterna, specializzata proprio negli allestimenti di auto per le forze dell’ordine. Al produttore/fornitore infatti è stato inviato un dettagliato elenco dei prodotti richiesti su carta intestata della ditta già prescelta, indicando anche i materiali di cui dovevano essere composti, senza neppure curarsi di rendere anonimi i documenti.
Per Anac la condotta della stazione appaltante, che ha indicato nella richiesta di preventivo lo specifico subfornitore a cui rivolgersi per gli allestimenti, non è coerente con i princìpi di non discriminazione e trasparenza dal momento che l’appaltatore principale ha interesse a soddisfare (così come in effetti è accaduto) le richieste del responsabile del procedimento, anche se espresse in termini di mera preferenza. A giudizio dell’Anac, il comune di Firenze, con l’indirizzare il fornitore a commissionare gli allestimenti presso la ditta prescelta, ha posto in essere di fatto un affidamento diretto verso un operatore economico scelto su base fiduciaria. Una modalità di affidamento consentita solo per appalti di importo inferiore alla soglia fissata per legge a 40mila euro, o nel caso di esistenza di un unico operatore sul mercato: nel caso specifico però il valore della fornitura ammonta a 114.200 euro, e non è stata dimostrata l’infungibilità della prestazione della ditta prescelta.
Il Comune nelle sue controdeduzioni si è difeso sostenendo di aver consultato preliminarmente una sola ditta perché alle precedenti gare aperte hanno partecipato uno o due concorrenti, e che la preferenza per la società subappaltatrice non impediva al fornitore di incaricare un’altra azienda dell’allestimento.
L’Anac non ha accolto le controdeduzioni ricordando che le indagini della Guardia di finanza dimostrano che esistevano almeno due imprese disponibili a presentare un’offerta a condizioni sensibilmente più vantaggiose della società prescelta, e che le preferenze del responsabile unico del procedimento possono aver inciso sulle determinazioni finali del fornitore nella scelta del subfornitore. Ciò se non altro perché se il fornitore si fosse rivolto a un diverso subfornitore avrebbe dovuto assumersi l’onere di dimostrare l’equivalenza tra l’allestimento fornito e quello richiesto dal comune nelle specifiche tecniche.
L'Atto del Presidente Anac del 21 dicembre 2021 è disponibile in allegato.