È evidente come in tutto il paese il lavoro degli enti locali in modalità smart non possa stare al passo con l’ordinaria amministrazione. Molteplici sono i motivi dei ritardi e delle lentezze che vanno dall’impreparazione del personale della pubblica amministrazione nell’uso di strumenti digitali al necessario addestramento per effettuare una transizione così netta che richiede tempi e risorse adeguate. In aggiunta, il particolare stato di emergenza determina, giustamente, il dirottamento di molte delle energie disponibili, verso il settore sanitario e sociale.
I procedimenti amministrativi urbanistici richiedono forme diverse di consultazioni e di partecipazione dei cittadini che non si sono potute tenere in ragione dei divieti di assembramenti o riunioni in luogo ed edifici pubblici. Forme alternative di consultazione non sono previste e possono inficiare per illegittimità la procedura di approvazione. In ogni caso spesso mancano le attrezzature e le conoscenze per adottare mezzi alternativi per il governo democratico del territorio.
Inevitabilmente si accumulano ritardi che possono procurare effetti negativi e ulteriori appesantimenti del lavoro amministrativo. Si pensi ad un comune che abbia adottato e pubblicato il suo strumento urbanistico generale e non controdeduce nei termini alle osservazioni. Rischia la decadenza del piano adottato se non altre più gravi conseguenze se questi ritardi coinvolgono anche i termini per norme di salvaguardia. Ci sono poi scadenze per la richiesta di finanziamenti per sostenere la redazione di piani o di programma per il territorio a cui non si potrebbe ottemperare perdendo un sostegno indispensabile. In alcuni casi esistono perfino termini entro i quali si rischia di annullare gli strumenti urbanistici vetusti esistenti riconducendo il governo del territorio all’art. 9 del DPR n. 380/2001.
L’INU è consapevole che la proroga dei termini è un provvedimento tampone per far fronte alla situazione di emergenza e che, con una più attenta disanima sarebbe opportuno, anche sotto la spinta della eccezionalità che stiamo vivendo, di procedere ad una revisione delle procedure amministrative puntando ad un supporto molto più avanzato delle tecnologie di informazione e comunicazione che ci stanno soccorrendo in questi tempi di limitazione della mobilità e di distanziamento tra le persone.
Per queste ragioni l’INU chiede un emendamento all’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 cd “Cura Italia”. In particolare chiede che al comma 1 siano espressamente indicati i procedimenti relativi alle fasi di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi.
Art. 103
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, nonché relativi alle fasi di adozione e/o approvazione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché loro varianti o altri atti strettamente connessi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella della fine dell’emergenza o comunque stabilita con DPCM o altro atto del Governo. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.