La società Pawerwind S.r.l. ha avviato il 7 febbraio 2014 la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto minieolico nel Comune di Potenza, in località Costa della Gaveta, della potenza nominale di 60 kW.
A tal fine la Pawerwind, dopo aver stipulato con la proprietaria del terreno apposito contratto preliminare per la costituzione di un diritto di superficie e inerenti servitù, il 5 giugno 2014 sottoscriveva il relativo atto definitivo.
Con nota del 12 giugno 2014, tuttavia, il Comune di Potenza comunicava la non eseguibilità delle opere:
- per la mancanza della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 5 della L.R. n. 17/2012;
- per la mancanza, in capo alla richiedente, della disponibilità dell’area coinvolta nella realizzazione dell’impianto;
- per il mancato rispetto delle distanze da edifici, dai confini e dalle strade scaturenti da studi di compatibilità acustica, di Shadow-Fichering e di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, come sarebbe stato prescritto dal P.I.A.R. e dal R.E.
Il provvedimento de quo, unitamente agli atti connessi, è stato impugnato dalla Pawerwind dinnanzi al Tar Basilicata, che con la sentenza n. 633/2014 ha accolto nel merito le doglianze della ricorrente.
Contro tale pronuncia il Comune di Potenza ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, che però lo ha respinto con la sentenza n. 5789/2015 depositata il 21 dicembre.
LA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO. Palazzo Spada ricorda che “secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questo Consiglio, che il collegio condivide, ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative edificatorie, i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi riferiti alla somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti che si trovino in posizione di controllante o controllato, ovvero che siano riconducibili ad unico centro di interesse”. Infatti questi presupposti “hanno l'evidente finalità di contemperare i contrapposti interessi, pubblici e privati, in gioco e di evitare che iniziative di dimensioni apparentemente limitate possano, in realtà, dar vita a progetti significativamente impattanti sul corretto assetto urbanistico del territorio (e sui relativi interessi paesaggistico, ambientale, storico, etc.)”.
Ciò premesso, “diversamente da quanto prospettato dall’Amministrazione appellante, la circostanza che le procedure P.A.S. siano state formalmente presentate, per gli 8 aerogeneratori, dalla stessa associazione professionale Skypower è del tutto irrilevante, essendo viceversa decisivo il fatto che detti aerogeneratori appartengano a soggetti diversi,e che gli stessi non siano stati collegati tutti allo stesso punto di connessione delle rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica”.
Quindi, secondo il Consiglio di Stato il primo giudice correttamente “non ha considerato nel complessivo ammontare la singola potenza dei vari aerogeneratori, atteso che nella specie non sussistono i requisiti dell’ “unità della posizione decisionale” e dell’ “unicità del punto di connessione” sopra specificati.
E ciò, in quanto la citata associazione professionale rappresenta unicamente un “operatore tecnico” di supporto ai (ed a servizio dei) vari e diversi proprietari, che non risultano aver in alcun modo programmato la realizzazione di un unico parco eolico”.