Con la nota prot. n. 60244 del 27 aprile 2016, la Direzione Centrale Catasto, cartografia e pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti operativi in merito alle attività connesse alle disposizioni di cui all'art. 1 commi 21 e seguenti della legge n. 208/2015 nonché alla redazione degli atti di aggiornamento con la procedura Docfa.
Richieste di chiarimento sono pervenute, da parte delle strutture territoriali dell'Agenzia e di alcuni tecnici professionisti incaricati dalla proprietà della redazione di atti di aggiornamento catastale, con riferimento alle previsioni di cui alla legge n. 208/2015 e alle prime indicazioni fornite con la circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016.
La nota prot. n. 60244/2016 – IN ALLEGATO - contiene precisazioni su:
1) Componenti immobiliari oggetto di stima catastale (centrali idroelettriche, fotovoltaiche, eoliche, a biogas, stazioni di distribuzione carburanti, immobili dell'industria manifatturiera o per attività commerciali, depuratori, istituti di credito, cambio e assicurazione);
2) Dichiarazioni di variazione rese ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015;
3) Attività di controllo delle rendite proposte;
4) Attribuzione dei beni comuni non censibili;
5) Individuazione delle autorimesse e delle cantine;
6) Decorrenza dei nuovi criteri di individuazione dell'oggetto di stima diretta di cui all'articolo 1, comma 21 della legge n. 208/2015;
7) Accesso alla stima catastale relativa alla rendita in atti delle unità immobiliari censite nelle categorie di Gruppi D e E.