Sul principio di unicità dell’offerta è intervenuta l'Anac con il parere di precontenzioso n. 90, approvato dal Consiglio di Anac l’11 marzo 2025, concernente una procedura di gara della prefettura di Caserta finalizzata alla selezione di operatori economici con i quali concludere un accordo quadro per l'affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri, da ospitare in centri fino a 50 posti.
“La possibilità di presentare più proposte contrattuali, compatibili o incompatibili tra loro, deve essere espressamente prevista dalla lex specialis di gara”, ha precisato l'Autorità, altrimenti vige il principio dell’unicità dell’offerta che impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco. Tale principio “è posto a presidio del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico e a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti rispettosi della lex di gara che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione”.
Nel caso in esame, l'Anac ritiene che “la presentazione di due offerte economiche, con ribassi percentuali diversi, riferite ai due centri messi a disposizione dal concorrente Diocesi di Teano Calvi si pone in contrasto con le previsioni della lex specialis di gara, che, nel comminare l’esclusione in caso di offerte “plurime”, prevedevano la presentazione di un’unica offerta ovvero di un unico ribasso percentuale sul prezzo pro capite pro die, a prescindere dal numero e dalla tipologia di immobili messi a disposizione dal concorrente, e con il fondamentale principio della par condicio competitorum, in quanto attribuisce al concorrente maggiori chance di collocarsi in una migliore posizione nella graduatoria”. Per tali motivi, secondo l'Autorità nazionale anticorruzione “il provvedimento di esclusione adottato dalla Stazione appaltante è conforme alle disposizioni della lex specialis di gara e ai principi generali della contrattualistica pubblica”.