La scelta di un’Amministrazione comunale di limitare i partecipanti ad una procedura negoziale in base a limiti territoriali è legittima, ma deve essere adeguatamente motivata ed esplicitata.
E’ quanto ha stabilito Anac, intervenendo con un atto del Presidente (in allegato), sui lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti a Mariotto, frazione del Comune pugliese di Bitonto. Con una Nota del Presidente inoltrata all’Osservatorio regionale della Puglia - il quale aveva presentato un esposto all’Autorità per presunte anomalie -, Anac ha precisato che limitare la partecipazione ai soli operatori dell’area metropolitana è una scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, in base ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, tale scelta deve essere ragionevolmente motivata; e, in ossequio al principio di massima trasparenza, la stessa motivazione deve essere adeguatamente esplicitata nella determina a contrarre dell’Amministrazione.
LA NORMA DEROGATORIA. Il Comune di Bitonto si era fatto forte nella sua decisione delle disposizioni previste dalla legge 120/2020, che assegnava ampia disponibilità a restrizioni territoriali finalizzate a limitare al minimo indispensabile gli spostamenti nel periodo emergenziale.
Intervenendo sul caso di Bitonto, l’Autorità ha voluto fornire chiarimenti anche sull’applicazione della norma derogatoria (legge N.120, 11 settembre 2020), la cui validità è stata estesa agli appalti per i quali la determina a contrarre venga adottata entro il 30 giugno 2023. Segnalando i rischi di una non corretta applicazione della norma, Anac ha richiamato ad un giusto equilibrio tra diversificazione territoriale e rispetto del principio comunitario di non discriminazione.