Rispondendo alla richiesta avanzata da un Comune della Bassa Sardegna, l'Anac, con il Parere in funzione consultiva n. 11 del 28 febbraio 2024, ha chiarito che l’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse in una procedura negoziata non è conforme al Codice degli Appalti, né è idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l'oggetto e con la finalità dell'affidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
L’Amministrazione intendeva adottare, quale criterio di selezione dei cinque operatori da invitare alla procedura negoziata, quello dell’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse in luogo dell’estrazione, riservata dal nuovo Codice a casi eccezionali, al fine di garantire comunque l’affidamento in tempi celeri.
Secondo Anac, il criterio cronologico, ossia l’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse alla stazione appaltante, costituisce al pari del sorteggio, un’individuazione “casuale” degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in quanto non ancorato ai criteri oggettivi indicati dal nuovo Codice Appalti.
Il criterio non soddisfa i requisiti di oggettività e di coerenza
“Tale criterio – scrive l’Autorità -, al pari del sorteggio, non appare conforme alle norme, in quanto non idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività e di coerenza con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, né appare conforme ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, determinando un limite all’accesso alla procedura negoziata fondato essenzialmente su un criterio del tutto casuale e non coerente con la ratio delle predette norme”.
Al pari del sorteggio – aggiunge Anac – “potrebbe ritenersi ammissibile in via del tutto eccezionale e residuale, entro i limiti e alle condizioni previste dal Codice, ossia in presenza di situazioni eccezionali in cui il ricorso ai criteri oggettivi sopra indicati è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura”.
L’Autorità ha quindi sottolineato i rischi insiti nella scelta del criterio cronologico di arrivo della domanda ai fini in esame, legati essenzialmente a possibili asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti o ad accordi collusivi tra gli stessi.