L’ANCE, facendo seguito alle segnalazioni provenienti dal territorio, ha contestato, con istanza di parere di precontenzioso presentata in data 5 aprile 2017, la legittimità di un avviso di costituzione di un elenco di imprese per la selezione degli operatori da invitare a due procedure negoziate, per i seguenti motivi:
1) in primis, la stazione appaltante chiedeva, ai fini dell’iscrizione all’elenco delle imprese qualificate, e poi ai fini del successivo invito alle procedure negoziate correlate, accanto alla SOA, un ulteriore requisito di qualificazione, connesso all’espletamento di lavori analoghi;
2) in secondo luogo, gli stessi lavori analoghi venivano utilizzati, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, quale criterio di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata.
L’ANAC, con delibera n. 1362 del 20 dicembre 2017, ha condiviso le censure sollevate da ANCE, “ritenendo che la modalità di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate non sia conforme le modalità di selezione dei soggetti da invitare alle procedure utilizzata dalla stazione appaltante non sia conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici”.
In motivazione, l’Autorità ha ribadito la vigenza del principio generale negli appalti pubblici di lavori secondo cui l’attestazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle gare, senza che vi sia la necessità (o meglio l’onere) per il concorrente di provare ulteriori requisiti di qualificazione.
Tale principio, fermo restando la vigenza – in attesa dell’adozione delle specifiche linee guida in tema di qualificazione degli operatori economici – del regime transitorio (art. 216, comma 14 del Codice) che fa salve le norme del DPR 207/2010 in tema di qualificazione degli operatorie economici, viene sancito dall’ art. 60 del citato Regolamento 207, il quale prevede espressamente che l’attestazione di qualificazione costituisce “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”.
Si evidenzia, inoltre, nella trattazione, come tale principio abbia trovato conferma nel “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 euro”, nonché nelle linee guida n. 4, relative alle“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
In ragione di ciò, l’ANAC ha ritenuto che tale modalità operativa di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziata determini una possibile lesione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché di non discriminazione e par condicio dei concorrenti, e pertanto ne ha deliberato la non conformità ai principi generali in materia di contratti pubblici.