Sentenze

Procedura negoziata, non sempre occorre far ruotare le imprese

Tar Lazio: la mancata applicazione di tale principio è legittima qualora sia provato che la gara si è svolta nel rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento

lunedì 11 maggio 2015 - Redazione Build News

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Nel contesto della procedura negoziata, il principio di rotazione non è un precetto assoluto per le stazioni appaltanti: una episodica non applicazione di tale principio non inficia gli esiti della gara già espletata, laddove sia provato che la gara si è svolta nel rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento e si è conclusa con l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante, senza che nel giudizio comparativo tra le offerte abbia inciso la pregressa esperienza specifica maturata dalla impresa aggiudicataria nella veste di partner contrattuale della amministrazione aggiudicatrice.

Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), con la sentenza n. 5771/2015 depositata il 20 aprile.  

IL QUADRO NORMATIVO. In via preliminare il Tar Lazio ha ricordato che l’art. 57, comma 6, del Codice Appalti, dopo aver indicato i casi tassativi nei quali è possibile ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, al comma 6 disciplina lo svolgimento di tale procedura di gara, prevedendo che: A) nella fase preliminare di selezione degli operatori economici da consultare, la stazione appaltante “ove possibile” individua tali soggetti “sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”; B) nella fase della partecipazione alla gara, gli operatori economici selezionati sono quindi “contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta”; C) nella fase della aggiudicazione, la stazione appaltante “sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”.

PALAZZO SPADA SUL PRINCIPIO DI ROTAZIONE. In relazione alla fase preliminare di selezione degli operatori economici da consultare, la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6906) ha precisato (seppure con riferimento ala procedura negoziata del cottimo fiduciario) che: A) il principio di rotazione è indubbiamente funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie dei servizi, ma in quanto tale lo stesso non ha, per le stazioni appaltanti, una valenza precettiva assoluta, di guisa che la sua episodica mancata applicazione non vale ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni ovvero già affidatario del servizio; B) tali considerazioni valgono laddove sia provato che la gara si è svolta nel rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento e si è conclusa con l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante, senza che nel giudizio comparativo tra le offerte abbia inciso la pregressa esperienza specifica maturata dalla impresa aggiudicataria nella veste di partner contrattuale della amministrazione aggiudicatrice.

IL CASO IN ESAME. Ciò premesso, il Tar Lazio ha evidenziato che “nel caso in esame, il principio di rotazione è stato erroneamente applicato dalla stazione appaltante in un momento successivo all’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara e senza considerare che lo stesso, se non osta all’invito di un operatore economico già in precedenza invitato a gare della medesima specie ovvero già affidatario del servizio, a maggior ragione non inibisce l’invito di un soggetto distinto da un precedente affidatario del servizio”.

Inoltre, “la stazione appaltante non ha provato che la gara si sia svolta in contrasto con i principi di trasparenza e di parità di trattamento o che nel giudizio comparativo tra le offerte abbia inciso la situazione di collegamento tra la ricorrente e la società”.

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