La normativa, in Italia, non sempre è chiara. Ed è di difficile interpretazione anche per gli addetti ai lavori. A finire sotto la lente d’ingrandimento, questa volta, è la procedura negoziata senza bando, per la quale è sorto un dubbio in molti operatori del settore: quale debba essere il termine minimo per la ricezione delle offerte quando si devono effettuare degli affidamenti sotto soglia. La preoccupazione degli addetti ai lavori è legata principalmente alla procedura negoziata senza bando prevista ai sensi del DLGS n. 26/2023.
A fornire una risposta ai dubbi è stato il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, attraverso il parere n. 2449 del 17 aprile 2024 ha spiegato che, se nel corso di una procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento, per il quale non siano previsti dei termini, il tempo minimo di esecuzione è di dieci giorni. Sempre, la stessa stazione appaltante, non fissi delle tempistiche diverse. Spetta infatti proprio a quest’ultima, in altre parole, fissare quali debbano essere i termini previsti.
Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire questo perché la definizione dei termini nella procedura negoziata senza bando risulta essere così importante.
Procedura negoziata senza bando, alcuni dubbi da sciogliere
A caratterizzare la normativa relativa ai contratti pubblici, troppo spesso, è un linguaggio tecnico e giuridico che, anche per gli operatori di settore, rende difficile comprendere come ci si debba orientare.
La procedura negoziata senza bando, sostanzialmente, è una particolare tipologia di contratto attraverso la quale una stazione appaltante decide di aggiudicare un contratto pubblico. L’operazione viene effettuata senza andare a espletare l’ordinaria fase preliminare di pubblicazione del bando di gara.
A regolamentare questa procedura è il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che ha abrogato il DLGS n. 163/2006. Nel dettaglio la procedura negoziata senza bando è regolamentata dagli articoli 63 e 123, che hanno provveduto a definire le come debba essere applicata.
Volendo semplificare al massimo, la procedura negoziata senza bando può essere attivata - ai sensi dell'abrogato DLGS n. 163/2006 - nel momento in cui sono presenti alcuni presupposti contenuti all’interno dei commi 2-5 dell’articolo 57. Nel dettaglio, questa particolare procedura può essere utilizzata:
- quando la procedura aperta o ristretta è andata deserta. Stiamo parlando di quei casi in cui non sia stata presentata alcuna offerta o candidatura. O quando quelle presentate sono state ritenute non appropriate;
- quando l’appalto può essere affidato solo e soltanto a un operatore economico. Questa limitazione, generalmente, viene posta nel momento in cui ci sono delle ragioni di natura tecnica o artistica. O quando sia necessario tutelare dei diritti esclusivi;
- nel momento in cui prevalga l’urgenza, che può essere determinata da alcuni eventi imprevedibili, che non risultano essere imputabili direttamente alla stazione appaltante. E le cui tempistiche non dovessero risultare essere compatibili con i termini imposti dalle procedure aperte.
Come si svolge la procedura negoziata senza bando
La procedura negoziata senza bando scatta a seguito dell’adozione di una delibera o di una determina nelle quali siano indicati i motivi per i quali si è dovuto ricorrere a questa procedura. La stazione appaltante, a questo punto, deve provvedere a individuare e consultare gli operatori economici basandosi sulle loro caratteristiche economico-finanziarie e tecnico-organizzative.
La stazione appaltante, a questo punto, deve selezionare l’offerta migliore rispettando i criteri del minor prezzo e dell’offerta che si ritiene economicamente più vantaggiosa.
I termini per la ricezione delle offerte
Quali sono i termini minimi per la ricezione delle offerte? La normativa non ha chiarito sufficientemente quale debba essere. Questo è il motivo per il quale il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso il parere n. 2449 del 17 aprile 2024, è intervenuto direttamente sull’argomento.
La risposta fornita ha preso spunto da alcune indicazioni che sono state fornite in precedenza proprio dal MIT - nello specifico ci stiamo riferendo ai pareri n. 1473 e 1101 relativi al DLGS n. 50/2016 - che si riferivano a delle richieste di offerta (RDO) relative al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. In questo caso, veniva avanza l’ipotesi che termini minimi non potessero che essere:
- per le Richiesta di Offerta (RDO) a inviti: 10 giorni;
- per le Richiesta di Offerta (RDO) aperta, assimilabile a una procedura aperta: 15 giorni.
L’articolo 76 non prevede un termine minimo. Ma è importante sottolineare che il comma 4 dell’articolo 92 del DLGS n. 36/2023 dispone che:
“Se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante”.
Rispondendo al quesito, il MIT spiega che spetta alla stazione appaltante decidere quale debba essere il predetto termine.