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Procedura negoziata senza bando: il Mit chiarisce i termini previsti per partecipare

Il Mit ha fornito alcuni chiarimenti sulla procedura negoziata senza bando. Nello specifico ha indicato quali debbano essere i termini minimi per la partecipazione

martedì 28 maggio 2024 - Pierpaolo Molinengo

appalto Foto di Jan Zakelj da Pexels

La normativa, in Italia, non sempre è chiara. Ed è di difficile interpretazione anche per gli addetti ai lavori. A finire sotto la lente d’ingrandimento, questa volta, è la procedura negoziata senza bando, per la quale è sorto un dubbio in molti operatori del settore: quale debba essere il termine minimo per la ricezione delle offerte quando si devono effettuare degli affidamenti sotto soglia. La preoccupazione degli addetti ai lavori è legata principalmente alla procedura negoziata senza bando prevista ai sensi del DLGS n. 26/2023.

A fornire una risposta ai dubbi è stato il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, attraverso il parere n. 2449 del 17 aprile 2024 ha spiegato che, se nel corso di una procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento, per il quale non siano previsti dei termini, il tempo minimo di esecuzione è di dieci giorni. Sempre, la stessa stazione appaltante, non fissi delle tempistiche diverse. Spetta infatti proprio a quest’ultima, in altre parole, fissare quali debbano essere i termini previsti.

Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire questo perché la definizione dei termini nella procedura negoziata senza bando risulta essere così importante.

Procedura negoziata senza bando, alcuni dubbi da sciogliere


A caratterizzare la normativa relativa ai contratti pubblici, troppo spesso, è un linguaggio tecnico e giuridico che, anche per gli operatori di settore, rende difficile comprendere come ci si debba orientare.

La procedura negoziata senza bando, sostanzialmente, è una particolare tipologia di contratto attraverso la quale una stazione appaltante decide di aggiudicare un contratto pubblico. L’operazione viene effettuata senza andare a espletare l’ordinaria fase preliminare di pubblicazione del bando di gara.

A regolamentare questa procedura è il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che ha abrogato il DLGS n. 163/2006. Nel dettaglio la procedura negoziata senza bando è regolamentata dagli articoli 63 e 123, che hanno provveduto a definire le come debba essere applicata.

Volendo semplificare al massimo, la procedura negoziata senza bando può essere attivata - ai sensi dell'abrogato DLGS n. 163/2006 - nel momento in cui sono presenti alcuni presupposti contenuti all’interno dei commi 2-5 dell’articolo 57. Nel dettaglio, questa particolare procedura può essere utilizzata:

  • quando la procedura aperta o ristretta è andata deserta. Stiamo parlando di quei casi in cui non sia stata presentata alcuna offerta o candidatura. O quando quelle presentate sono state ritenute non appropriate;
  • quando l’appalto può essere affidato solo e soltanto a un operatore economico. Questa limitazione, generalmente, viene posta nel momento in cui ci sono delle ragioni di natura tecnica o artistica. O quando sia necessario tutelare dei diritti esclusivi;
  • nel momento in cui prevalga l’urgenza, che può essere determinata da alcuni eventi imprevedibili, che non risultano essere imputabili direttamente alla stazione appaltante. E le cui tempistiche non dovessero risultare essere compatibili con i termini imposti dalle procedure aperte.


Come si svolge la procedura negoziata senza bando

La procedura negoziata senza bando scatta a seguito dell’adozione di una delibera o di una determina nelle quali siano indicati i motivi per i quali si è dovuto ricorrere a questa procedura. La stazione appaltante, a questo punto, deve provvedere a individuare e consultare gli operatori economici basandosi sulle loro caratteristiche economico-finanziarie e tecnico-organizzative.

La stazione appaltante, a questo punto, deve selezionare l’offerta migliore rispettando i criteri del minor prezzo e dell’offerta che si ritiene economicamente più vantaggiosa.

I termini per la ricezione delle offerte

Quali sono i termini minimi per la ricezione delle offerte? La normativa non ha chiarito sufficientemente quale debba essere. Questo è il motivo per il quale il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso il parere n. 2449 del 17 aprile 2024, è intervenuto direttamente sull’argomento.

La risposta fornita ha preso spunto da alcune indicazioni che sono state fornite in precedenza proprio dal MIT - nello specifico ci stiamo riferendo ai pareri n. 1473 e 1101 relativi al DLGS n. 50/2016 - che si riferivano a delle richieste di offerta (RDO) relative al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. In questo caso, veniva avanza l’ipotesi che termini minimi non potessero che essere:

  • per le Richiesta di Offerta (RDO) a inviti: 10 giorni;
  • per le Richiesta di Offerta (RDO) aperta, assimilabile a una procedura aperta: 15 giorni.

L’articolo 76 non prevede un termine minimo. Ma è importante sottolineare che il comma 4 dell’articolo 92 del DLGS n. 36/2023 dispone che:

Se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante”.

Rispondendo al quesito, il MIT spiega che spetta alla stazione appaltante decidere quale debba essere il predetto termine.

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