L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Catasto e Cartografia - Area Servizi Cartografici, ha inviato ai Consigli nazionali degli Architetti, Agronomi, Geometri, Ingegneri, Periti industriali e Periti agrari una comunicazione - prot. n. 113303 del 3 settembre 2015 - relativa alle procedure telematiche – il cui utilizzo è obbligatorio - per gli atti tecnici di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo) trasmessi con il modello unico informatico catastale (Muic) da parte dei professionisti abilitati iscritti agli Ordini e Collegi professionali.
“Nell'ottica di consentire l'utilizzo della trasmissione telematica per tutte le varie e possibili fattispecie di atti di aggiornamento geometrico”, l'Agenzia delle Entrate ha “integrato, a far data dal 1° giugno, la procedura del rilascio dell'Estratto di Mappa Digitale per atto di aggiornamento con la possibilità di richiederlo anche per le particelle che risultano avere superficie nulla nell'archivio censuario del Catasto dei Terreni”.
“Al momento della richiesta dell'Estratto di Mappa per atto di aggiornamento – si legge nella comunicazione – nel capo “particelle” deve essere digitato il numero della/e particella/e con superficie censuaria nulla (manufatti interrati, grotte, impianti fotovoltaici, particelle gravate da diritto di superficie, ecc.) comprensivo di parentesi tonde ed anche il numero della/e particella/e a destinazione ordinaria che la/e contengono”.