Sul bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 - supplemento n. 1 del 15 marzo 2018, è stata pubblicata la deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 132 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104”.
Con questa deliberazione la Giunta della Regione Lazio ha approvato le "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale”, di cui all’allegato A.
“Con il d.lgs. n. 104/2017 – ricorda l'allegato A nella premessa - sono state introdotte delle sostanziali modifiche alla disciplina vigente del d.lgs. n. 152/2006 in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale e regionale, nonché al comma 4 dell’articolo 14 della legge n. 241/1990, rendendo obbligatorio, per la procedura di VIA regionale, il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 14-ter, secondo la procedura dettata dall’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006.
A tal proposito si è reso necessario per la Regione Lazio definire gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale a seguito dell’introduzione dell’articolo 27-bis che prevede il “provvedimento autorizzatorio unico regionale”.
Il nuovo decreto ha ridefinito anche il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all’articolo 19, rendendolo più snello sia nelle modalità di attivazione che nei contenuti documentali da allegare all’istanza.
Significativa è anche la riformulazione dell’articolo 28 - “Monitoraggio” del d.lgs. 152/2006, che prevede la possibilità di ricorrere alla sottoscrizione di apposite convenzioni e/o protocolli di intesa con l’ARPA Lazio, le ASL o con altri soggetti pubblici che possono essere individuati, per le proprie competenze, quali Enti vigilanti ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, con costi a carico dei proponenti.
Nelle more dell’esercizio della potestà legislativa regionale volta al recepimento delle modifiche sopra richiamate, si individuano le modalità operative per le procedure di compatibiltà ambientale di nuova attivazione, ferme restando le disposizioni generali stabilite nella parte seconda del d.lgs. 152/2006, alle quali si rimanda per tutte le definizioni e per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente documento.
Tutta la modulistica inerente le procedure di compatibilità ambientale, opportunamente adeguata alle presenti disposizioni, sarà reperibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.”