Con il Comunicato del Presidente del 24 febbraio 2021, l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) fornisce indicazioni in ordine ai presupposti di ammissibilità e alle modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo ai sensi dell’art. 163, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Al fine di supportare le Stazioni Appaltanti nella corretta formulazione della istanza e accelerare l’iter istruttorio finalizzato alla emissione del relativo parere, l’Autorità ha predisposto un modulo da allegare all’istanza stessa.
L’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, al comma 9 dispone, per gli appalti pubblici di forniture e servizi, che ove “…..non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio”.
Dall'entrata in vigore della disposizione normativa in parola, l’Autorità ha ricevuto numerose istanze per l’adozione di pareri in ordine alla congruità di prezzi pattuiti dalle Stazioni Appaltanti per acquisti di forniture e servizi in situazioni di urgenza. Tuttavia, in alcuni casi, le richieste sono risultate del tutto prive dei necessari presupposti di ammissibilità, ovvero carenti di documentazione, con conseguenti allungamento dei tempi per fornire il necessario riscontro e aggravio di istruttoria per l’ANAC.
Al fine di garantire il rispetto del termine di 60 giorni indicato dalla legge per la sua emissione e di razionalizzare l’attività degli uffici competenti, l'ANAC ritiene opportuno fornire indicazioni in merito ai presupposti di ammissibilità delle istanze in oggetto ed alle relative modalità di presentazione. Tali indicazioni sono in parte già contenute nel precedente Comunicato del Presidente del 15 febbraio 2017 e in altra parte sono ulteriori e aggiuntive; pertanto, il nuovo Comunicato sostituisce integralmente quello precedente.
In allegato il nuovo Comunicato del Presidente Anac e il modulo