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Procedure fallimentari ed esecutive, ritardi nel recepimento delle nuove modalità di vendita telematica

Commercialisti: molte criticità per la pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche (PVP)

lunedì 6 maggio 2019 - Redazione Build News

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Un significativo ritardo nel recepimento delle nuove modalità di vendita telematica e non poche criticità per la pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche (PVP). È quanto emerge dalle risposte fornite da oltre 550 commercialisti al questionario sul processo esecutivo e sul portale delle vendite pubbliche predisposto dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili. Considerata l’assenza di orientamenti univoci sul tema da parte dei Tribunali e dei giudici dell’esecuzione, il questionario è stato concepito con lo scopo di monitorare e analizzare, attraverso l’esperienza sul campo di professionisti del settore, gli effetti avuti dalla modifica normativa ad un anno dalla sua entrata in vigore.

Le risposte, commentate da esperti della materia, sono confluite in un documento articolato in due parti: una prima ricognitiva delle istruzioni fornite dai Tribunali ai professionisti delegati; una seconda direttamente orientata a fotografare la realtà in cui i professionisti delegati si trovano ad esercitare le proprie funzioni.

I risultati emersi dal sondaggio – commentano i due Consiglieri nazionali delegati alle funzioni giudiziarie, Valeria Giancola e Giuseppe Tedesco – ci consentono di fare un bilancio del primo anno di applicazione della nuova normativa. Al momento, la realizzazione dell’obiettivo di garantire trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle gare telematiche sembra lontana. La frammentazione del processo informatico tra differenti “attori” che a loro volta operano con sistemi complessi, diversificati e poco intuitivi per l’utente, nonché la scarsa conoscenza degli strumenti informatici non sembrano aver agevolato la diffusione delle nuove regole.

Il sondaggio – proseguono Giancola e Tedesco – conferma le criticità che avevamo rappresentato alle Istituzioni prima ancora che tutta la riforma fosse completata: la riforma stenta ad essere concretamente attuata dai tribunali e, laddove le modalità telematiche hanno trovato applicazione, emergono prassi non uniformi e interpretazioni divergenti anche a causa dell’eccessiva complessità della normativa. Tutto ciò si traduce in significative difficoltà per i professionisti che operano in questo ambito restano i referenti del Giudice.

LE RISPOSTE AI QUESITI. Le risposte dei professionisti fanno emergere criticità in primo luogo sul ruolo, sul regime di responsabilità e sui nuovi adempimenti che ricadono sul professionista delegato che, in base alla legge, è tenuto a curare la pubblicazione sul PVP.

Al riguardo, i dati del questionario evidenziano che, non di rado, la pubblicità sul PVP viene eseguita da un ridotto numero di società private designate dal giudice come operatori professionali per la pubblicazione. L’aspetto è di un certo interesse, considerato che all’incarico di procedere agli adempimenti pubblicitari non corrisponde, come invece dovrebbe essere, un adeguato sistema di responsabilità dell’operatore incaricato. Le responsabilità correlate alla pubblicità su PVP gravano, infatti, sul professionista delegato alle vendite.

L’attività del delegato è ulteriormente aggravata da numerosi problemi tecnici segnalati dagli intervistati. I professionisti, in assenza di una procedura di correzione degli errori, sono obbligati frequentemente a ripetere più volte le medesime operazioni o, addirittura, a iniziare ex novo tutto il procedimento di pubblicazione. Tale carenza è ancor più significativa se si considera che, qualora il professionista delegato si accorga di aver pubblicato un avviso di vendita erroneamente compilato, potendo rimediare all’errore unicamente con una nuova pubblicazione, si rende necessario provvedere con l’ulteriore versamento del contributo di pubblicazione sul PVP che, come è noto, è fissato in euro 100 euro per ciascun lotto.

In relazione all’obbligatorietà delle vendite con modalità telematiche, il questionario mette in luce le difficoltà incontrate nella gestione di tale fase.

Risulta diffusa, infatti, la prassi di accordare preferenza alle tradizionali e conosciute modalità di vendita. Nelle ipotesi in cui il Tribunale abbia disposto la vendita telematica, inoltre, emerge la prevalenza dell’utilizzo della vendita sincrona mista che consente di presentare le offerte anche su supporto analogico.

I dati del questionario informano, inoltre, che i consumatori preferiscono tale ultima modalità per presentare l’offerta e che i professionisti delegati lamentano la complessità del procedimento e la dilatazione dei tempi, ancor più accentuata nei casi in cui il numero delle sale d’aste messe a disposizione per lo svolgimento delle vendite telematiche risulti inadeguato a consentire lo svolgimento di un congruo numero di vendite al giorno.

Sempre con riferimento alle vendite con modalità telematiche, infine, il questionario riporta che non esistono criteri univoci per selezionare il gestore delle vendite che, nella maggior parte dei casi, viene nominato sulla base di convenzioni o protocolli e non sulla base di validi criteri di rotazione. I dati attestano che in non rare occasioni allo stesso gestore per la vendita è affidata la cura della pubblicità sul PVP. Si tratta di un sistema piuttosto particolare che ruota attorno a un ridotto numero di società private incaricate, a volte come operatore per la pubblicazione, a volte come gestore della vendita telematica, a volte dell’uno e dell’altro adempimento e che, peraltro, praticano tariffe diversificate anche in relazione ai servizi offerti.

LE PROPOSTE DEI COMMERCIALISTI. Alla luce di quanto emerso dalle risposte ai quesiti, il Consiglio nazionale dei commercialisti si fa promotore di istanze che possano semplificare il lavoro ai professionisti e incentivare il ricorso al mercato telematico delle vendite con proposte sono indirizzate tra l’altro a:

- riconoscere al professionista delegato il ruolo centrale nella procedura esecutiva sin dalla fase della pubblicazione sul PVP. I professionisti, infatti, dovrebbero restare gli unici soggetti qualificati per poter svolgere tale adempimento, come peraltro statuisce la legge;

- stabilizzare e efficientare il funzionamento del PVP, consentendo in particolar modo la correzione o la revisione dei dati inseriti sul medesimo tramite procedure standardizzate che non costringano il delegato a ricominciare il procedimento ex novo;

- pagare il contributo di pubblicazione all’interno del PVP e razionalizzare le modalità di pubblicazione quando siano posti in vendita più lotti;

- diffondere la prassi di procedere comunque con la pubblicità cartacea nelle zone in cui il grado di alfabetizzazione informatica della popolazione sia ridotto;

- agevolare le modalità delle vendite telematiche con la predisposizione di un maggior numero di sale d’asta all’interno degli Ordini professionali;

- colmare i problemi tecnici che si manifestano sin dalla fase della presentazione dell’offerta con modalità telematica in modo da agevolare gli offerenti persone fisiche;

- individuare più gestori della vendita- e dunque non un unico gestore – nell’ambito dello stesso Tribunale che i giudici delle esecuzioni nominino dopo aver effettuato una valutazione comparata tra i prezzi, qualità dei servizi offerti, qualità della struttura informatica e assistenza fornita.

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