La norma armonizzata EN 13242:2002, intitolata «Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade», deve essere interpretata nel senso che non vincola il giudice nazionale, adito con una controversia vertente sull’esecuzione di un contratto di diritto privato in forza del quale una parte è tenuta a fornire un prodotto da costruzione conforme a una norma nazionale che recepisce tale norma armonizzata, né in relazione alla modalità di accertamento della conformità alle specificazioni contrattuali di un prodotto da costruzione né in merito al momento in cui deve essere accertata la conformità di quest’ultimo.
Lo ha stabilito la terza sezione della Corte di giustizia europea nella sentenza del 17 aprile 2018 causa C 613/14.
La domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte Ue dalla Corte suprema irlandese con decisione del 19 dicembre 2014, verte sull’interpretazione dell’articolo 267 TFUE, dell’articolo 4 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, degli articoli 1 e 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, e della norma armonizzata EN 13242:2002, intitolata «Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade».
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia relativa alla fornitura, ad opera della Irish Asphalt Limited, di aggregati rocciosi alla James Elliott Construction Limited.
IL PRONUNCIAMENTO DELLA CORTE UE. Nella sentenza la Corte Ue ha anche affermato che “l’articolo 267 TFUE, primo comma, deve essere interpretato nel senso che la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a interpretare in via pregiudiziale una norma armonizzata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, e i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C”.
Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/106, come modificata dalla direttiva 93/68, letto alla luce del dodicesimo considerando di quest’ultima, “deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto ad applicare la presunzione di idoneità all’uso di un prodotto da costruzione fabbricato conformemente a una norma armonizzata per stabilire la qualità commerciale o l’idoneità all’uso di tale prodotto qualora una normativa nazionale a carattere generale che disciplina la vendita di beni, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esiga che un prodotto da costruzione presenti caratteristiche siffatte”.
Infine secondo la Corte di giustizia europea l’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata, in ultimo luogo, dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, “deve essere interpretato nel senso che disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che enunciano, salva una contraria volontà delle parti, condizioni contrattuali implicite riguardanti la qualità commerciale e l’idoneità all’uso o la qualità dei prodotti venduti, non costituiscono «regole tecniche», ai sensi di tale disposizione, i cui progetti devono essere oggetto della previa comunicazione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 2006/96”.
In allegato la sentenza del 17 aprile 2018 causa C 613/14 della Corte Ue