Il 7 gennaio 2025 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il Regolamento (UE) n. 305/2011.
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 18 dicembre 2024, questo nuovo regolamento europeo per la marcatura CE dei prodotti da costruzione aggiorna la legislazione vigente in questo settore, risalente al 2011, e mira ad armonizzare le norme dell'UE per la commercializzazione di tali prodotti, a facilitarne la libera circolazione nel mercato unico, a ridurre gli oneri amministrativi e a promuovere l'economia circolare e lo sviluppo tecnologico.
L'approfondimento dell'ANCE
In proposito, l'ANCE (Associazione nazionale dei costruttori edili) ha realizzato un approfondimento che riportiamo.
“Il testo rivede e aggiorna la disciplina attualmente stabilita dal Regolamento UE n. 2011/305, anche se le modifiche in gran parte non sono ancora operative, per effetto della graduale transizione tra le due normative.
Infatti, tutti gli articoli - a eccezione di quelli che stabiliscono principi e procedure di elaborazione delle norme di prodotto, subito applicabili – cominceranno a produrre effetti tra un anno. Inoltre, le norme armonizzate oggi in vigore ai sensi dell’attuale Regolamento – ovvero le norme che fissano le caratteristiche essenziali e le modalità di dichiarazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione - continueranno a essere applicabili, fino a quando non verranno sostituite dalle nuove norme armonizzate ai sensi del nuovo Regolamento.
Le prime di queste saranno pubblicate all’incirca tra 5 anni, mentre i relativi obblighi per i fabbricanti diverranno applicabili un anno dopo l’atto di esecuzione delle stesse norme (in modo da lasciare tempo per conformarsi). La conclusione della sostituzione delle norme armonizzate è prevista tra 15 anni.
Fatta questa premessa, per cui restano utilizzabili tutti i prodotti da costruzione in commercio marcati CE secondo le attuali norme armonizzate, sono diversi i contenuti di interesse della nuova disciplina della dichiarazione di prestazione dei prodotti da costruzione, riportati di seguito più in dettaglio.
Principi della marcatura CE
Resta invariato, rispetto all’attuale Regolamento UE n. 305/2011, il principio secondo cui un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata deve essere in possesso di una dichiarazione di prestazione e di conformità alla stessa norma armonizzata, ai fini della sua immissione sul mercato della UE e quindi del suo utilizzo nelle opere di costruzione.
La definizione di prodotto da costruzione è stata aggiornata per comprendere anche tecnologie innovative di fabbricazione, quali la stampa 3D (articolo 3).
Si ricorda che una norma armonizzata è una norma, prodotta dal CEN su mandato della Commissione europea e resa obbligatoria dalla Commissione europea in seguito a un atto di esecuzione, che stabilisce le caratteristiche essenziali rispetto alla prestazione del prodotto (articolo 5).
La marcatura CE, accompagnandosi alla dichiarazione di prestazione e di conformità del prodotto, costituisce garanzia della conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate dal fabbricante. Per questo motivo, il riferimento alla “conformità” è stato aggiunto alla “dichiarazione di prestazione” oggi valida (articoli 13-15).
In virtù della marcatura CE correttamente apposta, il prodotto da costruzione può essere commercializzato sul territorio dell’Unione europea e utilizzato nelle opere da costruzione, previa verifica di eventuali livelli o classi di prestazione che potrebbero essere stabiliti in modo differenziato dai singoli Stati membri. In tal modo viene garantita trasparenza delle informazioni, sicurezza nell’uso e concorrenzialità nel mercato.
Requisiti di base delle opere di costruzione
La principale novità, rispetto all’attuale disciplina, è rappresentata dai requisiti di base delle opere di costruzione (allegato I), con l’introduzione di un nuovo requisito (al numero 7) e la riformulazione degli altri:
1. Integrità strutturale delle opere di costruzione
2. Sicurezza antincendio delle opere di costruzione
3. Protezione contro impatti negativi sull’igiene e sulla salute connessi alle opere di costruzione
4. Sicurezza e accessibilità delle opere di costruzione
5. Resistenza al passaggio del suono e proprietà acustiche delle opere di costruzione
6. Efficienza energetica e prestazioni termiche delle opere di costruzione
7. Emissioni nell’ambiente esterno delle opere di costruzione (novità)
8. Uso sostenibile delle risorse naturali delle opere di costruzione
La conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate permette all’opera in cui esso è incorporato di soddisfare i requisiti di base.
Sostenibilità dei prodotti da costruzione
All’aggiornamento dei requisiti di base delle opere è collegata un’altra novità del nuovo Regolamento, ovvero l’inclusione degli aspetti legati alla sostenibilità dei prodotti da costruzione. Il fabbricante del prodotto sarà tenuto a dichiarare tali prestazioni ambientali, una volta che le stesse siano previste dalle specifiche norme armonizzate di prodotto, mentre l’utilizzatore dei prodotti (tipicamente l’impresa di costruzioni), nelle sue scelte di acquisto, dovrà confrontare le prestazioni dichiarate per i prodotti marcati CE con i requisiti di progetto.
La dichiarazione di prestazione e di conformità dovrà comprendere la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo intero ciclo di vita rispetto a una serie di caratteristiche ambientali essenziali (articolo 16 e allegato II).
Queste caratteristiche diverranno applicabili a scadenze differenziate: la caratteristica relativa all’effetto dei cambiamenti climatici potrà applicarsi già da inizio 2026; altre caratteristiche (riduzione dello strato di ozono, potenziale di acidificazione, eutrofizzazione, etc.) a partire dal 2030; le restanti (particolato, radiazione ionizzanti, tossicità, etc.) a partire dal 2032. La Commissione europea metterà a disposizione gratuitamente un software per il calcolo della prestazione ambientale dei prodotti da costruzione.
Cambieranno in parte i metodi di valutazione e verifica della costanza di prestazione da parte dei fabbricanti e degli organismi notificati di parte terza, ovvero dei metodi con cui vengono effettuate le prove sul prodotto-tipo. A seconda del prodotto-tipo, resta ferma la classificazione con oneri di controllo decrescenti dal metodo 1+ (controllo completo da parte dell’organismo notificato) al metodo 4 (autoverifica e autocertificazione del fabbricante), però con l’introduzione di un nuovo metodo (3+) che comprende il controllo della valutazione della sostenibilità ambientale da parte dell’organismo notificato.
Strumenti digitali per il confronto delle caratteristiche
Il Regolamento contiene inoltre un passo in avanti per quanto riguarda la digitalizzazione della documentazione, in coerenza con l’evoluzione delle pratiche e con l’adozione progressiva degli strumenti digitali per la gestione dei processi edilizi.
Infatti, mentre oggi la fornitura della dichiarazione di prestazione da parte del fabbricante del prodotto può avvenire in formato cartaceo o elettronico, il nuovo Regolamento stabilisce l’obbligo di fornitura della dichiarazione per via elettronica (articolo 16, comma 1), a partire dall’8 gennaio 2026. Il fabbricante potrà anche rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione e di conformità, purché – tra le altre cose – il formato elettronico non sia modificabile, e il sito web sia sorvegliato e mantenuto in modo che le dichiarazioni di prestazione e di conformità siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione (onde evitare che le informazioni possano essere “smarrite” nel tempo per qualsivoglia inconveniente tecnico od operativo).
Parallelamente, la Commissione europea adotterà atti delegati, per istituire un sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione (articolo 75). I passaporti digitali dovranno essere interoperabili con altri passaporti digitali (ad esempio quello stabilito dal Regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili, c.d. Ecodesign, n. 2024/1781), e includere informazioni quali la dichiarazione di prestazione e di conformità, le istruzioni per l’uso, le informazioni sulla sicurezza, la documentazione tecnica, l’etichetta del prodotto, etc..
Il passaporto di un prodotto dovrà essere accessibile gratuitamente e rimanere disponibile anche in caso di insolvenza o cessazione dell’attività dell’operatore economico.
L’interoperabilità delle informazioni e dei dati e la possibilità di integrazione con gli strumenti digitali (inclusa potenzialmente anche l’intelligenza artificiale) potranno permettere il controllo delle caratteristiche, la verifica di corrispondenza con i requisiti progettuali e l’archiviazione dei documenti in modo smaterializzato e più agile rispetto alle pratiche correnti.
Applicabilità
Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18 dicembre 2024, è entrato in vigore il 7 gennaio 2025, ma la maggior parte degli articoli saranno applicabili a partire dall’8 gennaio 2026 (cfr. articolo 96).
I prodotti da costruzione attualmente in commercio continuano a essere utilizzabili in virtù delle norme armonizzate oggi vigenti, e lo saranno finché queste non saranno sostituite dalle nuove norme; non prima - comunque - di cinque anni a decorrere da oggi.
L’elenco delle norme armonizzate ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 è consultabile al presente motore di ricerca, selezionando alla finestra “Legal Framework” la voce “305/2011 (CPR)”, status “Published”.