L'entrata in vigore il prossimo 9 agosto del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE" ha creato non poca confusione tra gli installatori sull'utilizzo di cavi non conformi alla norma.
L'incontro. Alcuni punti fermi sono stati chiariti durante l'edizione di ‘Impresa Diretta’ su “Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017” che ha visto la partecipazione del Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, Fiorello Fioretti e del Presidente di Confartigianato Elettricisti Adriano Stocco.
A intervenire durante l'incontro anche l’Ing. Emanuele Renzi, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e l’Arch. Sergio Schiaroli, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica – Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico anche l’Ing. Cristina Timò, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.
Periodo di coesistenza. La norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate è tale che i fabbricanti possono immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri entro e non oltre il 1 luglio 2017.
Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò significa che un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.
Allarmismo infondato. Si è andato a creare quindi un certo allarmismo non giustificato in merito alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la DoP degli impianti in caso di utilizzo di cavi non marcati CE.
L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta quindi l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017. Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.