“Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.”
È quanto stabilisce il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.159 di ieri 10 luglio, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.”
Approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 9 giugno, il provvedimento mira a semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché a migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell’Unione.
ISTITUITO IL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE. Il decreto istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che, tra l’altro, coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova.
DISCIPLINA DEGLI ADEMPIMENTI. Inoltre, il provvedimento disciplina gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale).
ENTRATA IN VIGORE. Nel testo pubblicato in Gazzetta si legge “Vigente al: 30-8-2017”, mentre l'articolo 31 recita: “Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”
LE NOVITÀ ILLUSTRATE DAL CSLLPP. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha pubblicato un comunicato che illustra le novità del decreto legislativo – LEGGI TUTTO.
31 ARTICOLI E 4 ALLEGATI. Il provvedimento si compone di 31 articoli e di quattro allegati:
Allegato A - Modello di istanza di autorizzazione ai fini della notifica
Allegato B - Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento
Allegato C - Procedure di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento
Allegato D - Requisiti inerenti gli organismi notificati e la loro attività