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Prodotti da costruzione, le nuove norme entrate in vigore il 9 agosto

Introdotte procedure semplificate per le piccole e medie imprese e sanzioni anche per i progettisti

martedì 22 agosto 2017 - Redazione Build News

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Il 9 agosto 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.159 del 10 luglio, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

Approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 9 giugno, il provvedimento mira a semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché a migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell’Unione.

Il provvedimento si compone di 31 articoli e di quattro allegati:

Allegato A - Modello di istanza di autorizzazione ai fini della notifica

Allegato B - Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento

Allegato C - Procedure di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento

Allegato D - Requisiti inerenti gli organismi notificati e la loro attività

ISTITUITO IL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE. Il decreto istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che, tra l’altro, coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova.

DISCIPLINA DEGLI ADEMPIMENTI. Inoltre, il provvedimento disciplina gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale).

SANZIONI ANCHE PER I PROGETTISTI. Il comma 2 dell'articolo 20 del Dlgs stabilisce che “Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. Secondo Anaepa, il provvedimento “rappresenta una buona occasione per regolare meglio il mercato, attivare gli organismi di controllo, spingere le imprese a mettersi in regola. Grazie al pressing di Confartigianato, è stata prevista l’applicazione di procedure semplificate per le piccole e medie imprese. Per i meri errori formali (targhetta non conforme al format, errori di compilazione, dichiarazione di prestazione non aderente alle disposizioni del regolamento) è stato eliminato l’arresto ed è prevista la sanabilità senza sanzioni riducendo così notevolmente il numero di potenziali multe.

Il decreto determina altresì chi controlla e vigila sul mercato e prevede un regime sanzionatorio che ne rappresenta uno dei tratti salienti coinvolgendo l’intera filiera degli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori e mandatari), dei costruttori, direttori lavori, direttori dell’esecuzione e collaudatori, organismi e laboratori di parte terza nonché i progettisti che prescrivono prodotti non conformi (articoli 19, 20, 21 e 22)”.

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