Sanzioni anche per i progettisti in caso di violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione.
Lo prevede il decreto legislativo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri di venerdì scorso, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 sulle condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
L'articolo 20, comma 2 stabilisce infatti che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto all'articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011, è punito con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.”
LE SANZIONI PER IL COSTRUTTORE, IL DIRETTORE DEI LAVORI, IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE O IL COLLAUDATORE. Il comma 1 del medesimo articolo dispone che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5 del presente decreto è punito con l'ammenda da 4.000 euro a 24.000 euro” e non più con l'arresto sino a sei mesi com'era previsto nella versione precedente del testo; “il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi”- e non più da sei mesi a tre anni - “e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio”.
In allegato il testo del decreto legislativo
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