In merito all’attività di professionisti non iscritti ad alcun Albo professionale eppure esercitanti attività di pianificatore o urbanista, l'Ordine degli architetti della provincia di Palermo ha posto al CNAPPC il quesito se la loro attività sia compatibile con il DPR 328/2001 e se tale Decreto abbia o meno superato le questioni affrontate dalla Sentenza del Consiglio di Stato emessa a seguito della Adunanza della Sezione Seconda 29 gennaio 1997, 4° Sezione n. 1450/95, nonché quella del Consiglio di Stato (IV Sez.) n.1087, 8 ottobre 1996.
Di seguito riportiamo la risposta del Consiglio nazionale degli architetti.
1. Con riferimento alla questione posta occorre fare delle doverose premesse di natura normativa sulle defizioni di esercizio della professione.
1.1. L’art. 2229 del Codice Civile sancisce che è la legge che determina le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi.
La finalità della norma è quella di tutelare la collettività rispetto a prestazioni di opera che richiedono particolari conoscenze ed esperienze e di garantire che queste prestazioni vengano rese da persone che quelle competenze ed esperienze abbiano maturato, inserite in appositi albi o elenchi, dopo che sia stato adeguatamente accertato il possesso - da parte delle stesse - dei requisiti di professionalità necessari.
Il secondo comma dell'art. 2229 Cod. civ., poi, demanda alle singole associazioni professionali, sotto vigilanza dello Stato, l'accertamento dei requisiti necessari per la iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi, ed il potere disciplinare sugli iscritti, salvo che la legge non disponga diversamente.
Sono invece le singole leggi che disciplinano l'esercizio della professione, le quali individuano i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'esercizio di ogni professione, requisiti il cui possesso è necessario per la iscrizione nell’albo o nell’elenco e deve essere accertato dall’Ordine competente (RD 2537/1925, DPR 328/2001 e DPR 137/2012).
1.2. Per inquadrare l'esercizio della professione occorre altresì verificare la definizione di professionista contenuta nell’art. 1 del DPR 137/2012.
In base a tale testo, il professionista è colui che esercita una professione regolamentata, ovvero “l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità”.
E la professione di architetto e pianificatore rientra tra le professioni regolamentate, in base alla legge istitutiva (L. 1395/1923) al successivo regolamento (RD 2537/1925) che individua le regole specifiche per l’iscrizione all’albo, ed al successivo DPR 328/2001 che individua sezioni e settori dell'Albo, e le competenze professionali (art. 15 e 16 del DPR 328/2001).
1.3. Un altro riferimento utile, forse quello essenziale, per inquadrare l'esercizio della professione ci perviene dal Codice Penale, e in merito alla definizione di esercizio abusivo della professione.
L'art. 348 Codice penale prevede che "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila".
Il requisito dell'abusività richiede quindi che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio e il mancato superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11545 del 2012, ha affermato che “Gli atti nonché gli adempimenti delle professioni regolamentate sono riservati a coloro che sono iscritti agli albi; qualsiasi attività tipica e di competenza specifica va a configurare il reato di esercizio abusivo della professione. Commette, quindi, il reato di esercizio abusivo della professione il soggetto che svolge attività "tipica e di competenza specifica" della professione regolamentata senza però essere iscritto all'Albo professionale”.
L'esercizio della professione è quindi legato all'iscrizione all'albo ed al compimento di atti che nel loro insieme costituiscono lo svolgimento della attività professionale.
2. In base a tali premesse, occorre esaminare gli articoli del DPR 328/2001 che, come esplicitato nello stesso titolo, disciplina i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove "per l'esercizio di talune professioni".
2.1. Con riferimento ai titoli professionali, l’art. 15 comma 3 del DPR 328/2001 prevede esplicitamente che, per gli iscritti alla sezione A dell’Albo “agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto” ed “agli iscritti nel settore «pianificazione territoriale» spetta il titolo di pianificatore territoriale”.
Tale distinzione è legata alle diverse sezioni dell’Albo professionale, di cui all’art. 15 comma 2 del DPR 328/2001, distinte in settore “Architettura”, (all’iscritto spetta il titolo di architetto), “Pianificazione territoriale” (all’iscritto spetta il titolo di pianificatore territoriale), “Paesaggistica” (all’iscritto spetta il titolo di paesaggista) e “Conservazione dei beni architettonici e ambientali” (all’iscritto spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici e ambientali).
L’albo è stato quindi diviso ex lege in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo universitario e corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.
Dall'esame di tale disposizione di legge, non è previsto il titolo professionale di "urbanista"; ne deriva che i laureati in Architettura - indirizzo Urbanistica - ovvero i laureati in Urbanistica dovranno essere individuati e qualificati come "Architetto" o come "Pianificatore Territoriale", a seconda del titolo posseduto.
2.2. L’iscrizione all’Ordine è subordinata al superamento dell’esame di Stato.
Per l’ammissione all’esame di Stato - sezione A è richiesto, in base all’art. 17 comma 2 del DPR 328/2001 il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
“a) per l’iscrizione nel settore “architettura”: - classe 4/S – Architettura e ingegneria edile, corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384;
b) per l’iscrizione nel settore “pianificazione territoriale”: - classe 54/S – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; classe 4/S - Architettura e ingegneria edile”.
Il DPR 328/2001 individua, per Architetto e Pianificatore, il possesso di titoli di studio differenti ed una articolazione distinta delle prove e dei contenuti per l’esame di Stato, necessario per l’iscrizione all’albo, come descritto all’art. 17 comma 3 lettera a) del DPR 328/2001 per l’esame di stato per l’iscrizione nel settore «architettura» ed all’art. 17 comma 3 lettera a) del DPR 328/2001 per l’esame di stato per l’iscrizione nel settore «pianificazione territoriale».
2.3. Le competenze dell’Architetto sono infine trattate dal primo comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita: “Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “architettura”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.”
Le attività già stabilite per la professione di Architetto vanno quindi individuate in altre disposizioni di legge, ovvero l’art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, gli artt. 46-48 della Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 e le altre disposizioni vigenti ove sono ricompresi a diverso titolo (D.P.R. 380/2001, D.Lgs 50/2016, L 1086/1971, DPT 293/2002).
Le competenze del Pianificatore Territoriale invece sono disciplinate dal secondo comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita: “Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale: a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della città; b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.”
3. In base a tutte le disposizioni sopra descritte, è possibile ritenere che per l'esercizio della professione come "Architetto" o come "Pianificatore Territoriale" è necessario il possesso del titolo di studio, il superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione e la successiva iscrizione all'Albo professionale.
Le questioni affrontate dalla Sentenza del Consiglio di Stato emessa a seguito della Adunanza della Sezione Seconda 29 gennaio 1997, 4° Sezione n. 1450/95, nonché quella del Consiglio di Stato (IV Sez.) n.1087, 8 ottobre 1996, legate allo svolgimento di attività professionale dell'urbanista, sono tutte antecedenti alla entrata in vigore del DPR 328/2001, che individua i titoli professionali di Architetto e Pianificatore Territoriale, i titoli di studio e gli esami di abilitazione, che danno accesso a iscrizioni in diversi settori dell’Albo professionale.
Occorre segnalare, peraltro, che la sentenza del Consiglio di Stato (IV Sez.) n.1087, 8 ottobre 1996 individuava un "monopolio di fatto a favore degli ingegneri ed architetti" quale "preclusivo dell'affidamento di ogni forma di pianificazione urbanistica" e ciò "sino a quando non venga istituito l'Albo degli urbanisti", che, come esaminato, è avvenuto con il DPR 328/2001.
In conclusione, è quindi possibile ritenere che la posizione e l’attività di professionisti non iscritti ad alcun Albo professionale eppure esercitanti attività di pianificatore o urbanista (coincidenti) non è compatibile con il suddetto DPR 328/2001, che ha superato quanto disposto dalla precedente giurisprudenza amministrativa ed ha regolamentato le norme per l'esercizio della professione di "Architetto" e di "Pianificatore Territoriale".