Con la nota prot. n. 0009594 del 27 luglio 2016, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco ha risposto a un quesito posto dell'Ordine degli Ingegneri di Ferrara in merito al mantenimento dell'iscrizione nel registro dei professionisti autorizzati al rilascio delle certificazioni antincendio (art. 7 del dm 5 agosto 2011).
Il quesito riguarda lo specifico caso di un iscritto che, avendo partecipato ad un corso di aggiornamento in parte come discente e in parte come relatore, aveva chiesto all'Ordine l'accreditamento di un numero di ore di formazione coincidente con l'intera durata (8 ore) del corso, senza tenere conto dei diversi ruoli assunti dal professionista nel corso dell'evento formativo.
LA RISPOSTA DEL MINISTERO. Questa la risposta del Ministero dell'Interno: “si prende atto della problematica segnalata e si ritiene che la stessa necessiti di approfondimento congiunto con i Consigli Nazionali delle professioni, al fine di addivenire ad una giusta regolamentazione della materia.
Nelle more dei lavori sopraindicati, si segnala che l'attuale quadro normativo di riferimento, nello specifico la circolare D.C. PREV. 7213 del 25/5/2012, non prevede un esplicito divieto della casistica prospettata nel quesito che, pertanto, può essere considerata accoglibile.
Resta ovviamente inteso che, per il docente interessato, non potrà invece essere riconosciuta valida ai fini dell'aggiornamento obbligatorio di cui al D.M 5 agosto 2011 e s.m.i. la riproposizione dello stesso evento formativo.”