Con la circolare n. 138/17, il Consiglio nazionale degli ingegneri informa che lo scorso 20 ottobre la Rete Professioni Tecniche ha inviato una nota al Dirigente Generale della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Ing. Tolomeo Litterio, contenente “Proposte di modifica dei modelli di asseverazione”.
La nota, predisposta dal GdL della RPT che si occupa di Professioni antincendio, contiene al suo interno le proposte di modifica dei modelli di asseverazioni per i professionisti antincendio, ed in allegato i modelli con le modifiche evidenziate.
La lettera, allegata alla circolare n. 138/17 del Cni, si conclude con una richiesta di incontro, da parte della Rete Professioni Tecniche.
LA LETTERA. “La Rete Professioni Tecniche, Associazione che raggruppa nove Consigli Nazionali dell’area tecnica e scientifica e che rappresenta oltre 600.000 professionisti tecnici italiani, in relazione alla responsabilità del professionista e del professionista antincendio nel ruolo di “asseveratore” per la SCIA e per il rinnovo periodico, tenuto conto degli aspetti progettuali, esecutivi e di verifica, ed anche in relazione alle recenti innovazioni normative e metodologiche, ritiene di poter proporre alcune modifiche da apportare ai modelli ministeriali, come di seguito esplicitato, e come evidenziato negli allegati:
- PIN 2.1-2014: Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio;
- PIN 3.1-2014: Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
In particolare, in relazione al MOD. PIN 2.1-2014 ASSEVERAZIONE (Allegato 1 alla presente), si propongono le seguenti modifiche:
1) Fra i “VISTI”, al secondo punto, dopo le parole “prevenzione incendi”, di inserire le parole <<a cui fanno riferimento le scelte progettuali>>, al fine di evidenziare che le norme di riferimento sono state considerate nei contenuti progettuali.
Pertanto, il periodo, dopo le modifiche proposte, risulterà così formulato:
“le normative tecniche di prevenzione incendi, a cui fanno riferimento le scelte progettuali e valutate ai fini della presente asseverazione”;
2) La parte relativa all’oggetto dell’asseverazione, ovvero ciò che segue la parola “ASSEVERA”, dovrebbe riferirsi sostanzialmente al livello di sicurezza, più che al puntuale e preciso rispetto delle prescrizioni normative in generale. In buona sostanza, il rilievo è pertinente e rilevante, dal momento che, allo stato attuale, lievi e non significative difformità costituiscono, di per sé, elemento di infedele asseverazione. Al contrario, qualora gli stessi elementi fossero valutati in quanto incidenti sul livello sicurezza, se ed in quanto pregiudizievoli, sarebbe possibile stabilire più correttamente la responsabilità del professionista e la rilevanza penale del suo comportamento.
Per quanto sopra, si ritiene più aderente alla ratio legis, dopo la parola “ASSEVERA”, inserire le parole <<La conformità del livello di sicurezza antincendio stabilito dal progetto e dalle norme di riferimento in esso richiamate>>, cassando il periodo: <<della/e attività sopraindicata/e ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio>>.
Pertanto, il periodo, dopo le modifiche proposte, risulterà così formulato:
“ASSEVERA LA CONFORMITÀ DEL LIVELLO DI SICUREZZA ANTINCENDIO STABILITO DAL PROGETTO E DALLE NORME DI RIFERIMENTO IN ESSO RICHIAMATE”.
In relazione al MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO (Allegato 2 alla presente), si propongono le seguenti modifiche:
1) Gli atti precedenti all’attestazione di rinnovo, soggetta al controllo dei vigili del Fuoco, ai sensi dell’allegato 1 del DPR 151/2011, allo stato, sono sostituiti dalla SCIA, così come dal CPI. Pertanto, si propone di valutare tale possibilità, inserendo al rigo 11, dopo la parola SCIA2, <<(o CPI)>>.
Pertanto, il periodo, dopo le modifiche proposte, risulterà così formulato:
“soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’allegato I del DPR 151/2011, in relazione alla quale è/sono stata/e presentata/e la/e SCIA (o CPI)”
2) L’oggetto in “ASSEVERA” è costituito sia dagli impianti di protezione attiva, sia dai sistemi per la protezione passiva. Si ritiene quindi opportuno distinguere per i due tipi di presidi, le caratteristiche che vengono asseverate, inserendo: per gli impianti di protezione attiva <<sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità>>, mentre per i sistemi di protezione passiva, <<sono verificati i requisiti di conservazione ed integrità>>.
Per maggiore chiarezza, si ritiene di aggiungere che <<Le verifiche di cui sopra sono svolte sulla base di quanto documentato con la/e SCIA (o CPI)>> richiamate in precedenza.
Pertanto, il periodo, dopo le modifiche proposte, risulterà così formulato:
“ASSEVERA che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio, sopra specificati, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità e per prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra specificati, sono verificati i requisiti di conservazione ed integrità. Le verifiche di cui sopra sono svolte sulla base di quanto documentato con la/e SCIA (o CPI) richiamate in precedenza.””
Scarica la circolare del Cni con la lettera e i modelli allegati