A seguito del Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2011 è stato introdotto il percorso di aggiornamento di 40 ore che i professionisti abilitati ai sensi dell’ex L. 818/1984 devono effettuare nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione negli elenchi, pena la sospensione dei requisiti; per coloro che erano già iscritti alla data di entrata in vigore del D.M. 5 agosto 2011, il termine ultimo per l’aggiornamento è il prossimo 27 agosto.
Visto l’iter organizzativo ed autorizzativo imposto dal D.M. 5 agosto 2011, e considerato che tale formazione può essere erogata, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del suddetto Decreto, solamente da “Ordini e Collegi professionali provinciali o, d’intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie”, l’offerta formativa dell’ultimo quinquennio sul territorio nazionale non è stata sufficiente a coprire il numero di abilitati che avevano la necessità di effettuare l’aggiornamento per il mantenimento dei requisiti, tant’è che una recente ricerca del Cni afferma che circa il 65% dei professionisti interessati non ha ancora completato il percorso formativo e gli stessi Vigili del Fuoco hanno proprio in questi giorni acconsentito all’erogazione della formazione a distanza.
Le numerose segnalazioni giunte dai colleghi in merito da varie parti d’Italia, ha spinto Inarsind, l'associazione nazionale d’intesa sindacale degli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, a richiedere al Ministero dell’Interno la proroga di un anno dei termini al fine di consentire a chi ancora non ha potuto effettuare l’aggiornamento, per carenza di corsi attivati, di poter regolarizzare la propria posizione.
Si è inoltre proposto di stabilire un termine entro il quale gli interessati all’aggiornamento debbano darne notizia al proprio Ordine di appartenenza in modo che sia poi garantita la possibilità di organizzare la formazione entro i nuovi termini di scadenza.
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