Il D.M. 7 giugno 2016 non ha previsto alcuna proroga dei termini per il completamento degli obblighi di aggiornamento per i tecnici abilitati già iscritti negli elenchi dei professionisti antincendio al 27 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.M. 5 agosto 2011.
Infatti, il citato decreto 7 giugno 2016, emanato esclusivamente "al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art.16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", prevede, all'art. 1, la completa sostituzione del comma 1 dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.
Lo ha confermato una nota del 30 novembre 2017 del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Ing. Litterio Tolomeo.
“Nel corso dell'anno – ricorda il Consiglio nazionale degli ingegneri nella circolare n. 159 del 7 dicembre 2017 - il CNI ha ricevuto più richieste di chiarimento in merito ad una interpretazione del D.M. 7 giugno 2016 secondo la quale lo stesso aveva introdotto una proroga del quinquennio di aggiornamento dei professionisti antincendio a partire dalla data della sua emanazione.
A tale richiesta abbiamo risposto sempre negativamente in quanto, a nostro awiso, il citato D.M. non aveva inserito alcuna proroga, e pertanto la scadenza dell'aggiornamento rimaneva quella fissata dal D.M. 5 agosto 2011 e cioè il 28 agosto 2016.
Con la nota allegata il Corpo ha confermato, in modo ufficiale, la corretta interpretazione da noi sostenuta.”