Sul sito dei Vigili del Fuoco (www.vigilfuoco.it) è stata pubblicata la Versione 3.0 edizione 2017 del manuale d’uso dell’applicativo informatico “professionisti antincendio”.
La nuova versione – IN ALLEGATO - è integrata con esempi esplicativi di associazione di corsi/seminari di aggiornamento a professionisti antincendio.
REINTEGRO DEL PROFESSIONISTA DOPO SOSPENSIONE. Come specificato con nota D.C. Prev. prot. n. 15614 del 29/12/2015, al termine del quinquennio di riferimento, l’Ordine/Collegio provinciale accerta il mancato completamento delle 40 ore di aggiornamento e sospende il professionista carente di formazione antincendio.
Lo stesso professionista permane sospeso fin quando non completa le ore di aggiornamento mancanti; completato il mantenimento obbligatorio, l’Ordine/Collegio provinciale provvede a ripristinare l’iscrizione del professionista negli elenchi e, da quella data, inizierà un nuovo quinquennio di riferimento, indipendentemente dalla durata del periodo di sospensione, come schematizzato nella figura seguente:
Nel caso in cui un professionista sospeso per carenza di aggiornamento professionale, completi, con successivi corsi /seminari di aggiornamento, il proprio debito formativo, deve essere ripristinata la sua iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno. All’operatore dell’Ordine/Collegio professionale si presenterà, allora, uno dei casi seguenti:
1) professionista già iscritto negli elenchi alla data del 27 agosto 2011:
La versione 3.0 edizione 2017 del manuale evidenzia che la data di assegnazione di un corso/seminario di aggiornamento ad un professionista deve coincidere con la data di fine evento riportata nella scheda evento (o, comunque, NON deve essere compresa nell’arco temporale relativo al successivo quinquennio di riferimento del professionista); in altri termini, la data di assegnazione di un evento, in generale, NON coincide con la data in cui effettivamente l’operatore dell’Ordine/Collegio professionale effettua materialmente l’operazione di associazione professionista-evento.
Esempio esplicativo:
Un generico professionista, già iscritto al 27/08/2011, ha effettuato, al 26/08/2016, un numero di ore di aggiornamento pari a 36 ore.
L’Ordine/Collegio professionale provvede quindi alla sua sospensione.
In seguito, ad esempio il 20/10/2016, lo stesso professionista frequenta positivamente un corso di aggiornamento della durata di 12 ore (con data inizio evento 20/10/2016 e data fine evento 21/10/2016) ma, solamente in data successiva, ad esempio il 13/01/2017, presenta al proprio Ordine/Collegio di appartenenza l’attestato di partecipazione a tale corso.
In tale data (13/01/2017), quindi, l’operatore dell’Ordine/Collegio di appartenenza effettua concretamente l’associazione del professionista a tale corso, inserendo come data di assegnazione corso il 21/10/2016.
L’operatore dell’Ordine/Collegio, CORRETTAMENTE, modifica poi manualmente la nuova data di scadenza del codice del professionista che, per il caso in esame, è il 20/10/2021 (ossia 5 anni a far data dal 21/10/2016, data di fine evento che consente al professionista di sanare il debito formativo e ripristinare così la propria iscrizione.)
Da quel momento, gli eventi formativi effettuati dal professionista dal giorno 21/10/2016 a seguire sono computati automaticamente nel suo II quinquennio di riferimento.
Nel caso in cui, invece, l’operatore dell’Ordine/Collegio avesse ERRONEAMENTE inserito, come data di assegnazione corso al professionista, il 13/01/2017 (data nella quale viene effettuata materialmente l’operazione informatica di associazione evento – professionista), l’applicativo informatico avrebbe ERRONEAMENTE conteggiato, per il professionista, le ore dell’evento del 20-21/10/2016 nel suo secondo quinquennio di riferimento (21/10/2016 – 20/10/2021), poiché la data di assegnazione dell’evento (13/01/2017) sarebbe successiva alla data di ripristino post sospensione (21/10/2016).
Esempio esplicativo 2:
Un generico professionista, già iscritto al 27/08/2011, ha effettuato, al 26/08/2016, corsi e seminari di aggiornamento, ad esempio svolti tra l’anno 2013 e l’anno 2015, per un numero complessivo di ore maggiore di 40, ad esempio 44 ore, ma ha dimenticato, nel tempo, di darne comunicazione al proprio Ordine/Collegio.
L’Ordine/Collegio professionale provvede quindi alla sua sospensione.
In seguito, ad esempio il 21/09/2016, lo stesso professionista presenta al proprio Ordine/Collegio di appartenenza gli attestati di partecipazione dei corsi/seminari di aggiornamento svolti (per un numero di ore complessivo pari a 44).
In tale data (21/09/2016), quindi, l’operatore dell’Ordine/Collegio di appartenenza effettua concretamente l’associazione del professionista a tali corsi, inserendo come date di associazione evento, le date di fine evento riportate nelle singole schede evento (o, comunque, una data compresa nel primo quinquennio di riferimento del professionista, 27/08/2011 – 26/08/2016).
L’operatore dell’Ordine/Collegio, CORRETTAMENTE, modifica poi manualmente la nuova data di scadenza del codice del professionista che, per il caso in esame, è il 26/08/2021 (ossia 5 anni a far data dal 27/08/2016).
Da quel momento, gli eventi formativi effettuati dal professionista dal giorno 27/08/2016 a seguire sono computati automaticamente nel suo II quinquennio di riferimento.
Nel caso in cui, invece, l’operatore dell’Ordine/Collegio avesse ERRONEAMENTE inserito, come data di assegnazione dei corsi/seminari al professionista, il 21/09/2016 (data nella quale viene effettuata materialmente l’operazione informatica di associazione evento – professionista), l’applicativo informatico avrebbe ERRONEAMENTE conteggiato, per il professionista, le ore di tali eventi nel suo secondo quinquennio di riferimento (27/08/2016 – 26/08/2021), poiché la data di assegnazione degli eventi (21/09/2016) sarebbe successiva alla data di inizio del II quinquennio di riferimento (27/08/2016).
N.B. In ogni caso, è sempre possibile porre rimedio ad eventuali errori compiuti, effettuando la disassociazione del professionista allo specifico corso/seminario di aggiornamento, e procedendo successivamente alla nuova associazione professionista-evento, secondo le indicazioni sopra fornite.
2) professionista iscritto negli elenchi dopo il 27 agosto 2011: