Con la sentenza n. 24303/2015 depositata il 27 novembre, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da un geometra contro la cartella emessa dalla Cassa italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti (Cipag), per il pagamento dei contributi sui redditi prodotti nell'attività da lui svolta come perito assicurativo per un periodo.
La Cassazione ha ribadito che il concetto di "esercizio della professione", rilevante ai fini di stabilire se i redditi prodotti da un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali soggetti alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, deve intendersi, alla luce della sentenza n. 402/1991 della Corte costituzionale, comprensivo oltre che dell'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione.
Ne deriva, secondo la suprema Corte, che il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività da cui il reddito deriva e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda, connessione che trova esclusivamente il limite dell'estraneità dell'attività stessa alla professione.