L'Inps ha pubblicato la circolare n. 60 del 16 marzo 2017, recante “Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio”.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57, è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, entrata in vigore il 1° gennaio 2017.
L’articolo 1, comma 195, della citata legge, ha modificato l’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.
In particolare il predetto comma 195 ha previsto che la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti possa essere esercitata anche:
- dagli iscritti agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse professionali);
- per conseguire la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
- dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al citato comma 239.
DALL'INPS I DETTAGLI APPLICATIVI DOPO L'ESTENSIONE DEL CUMULO PENSIONISTICO AI PROFESSIONISTI. Come spiega Confprofessioni, la sopra menzionata circolare Inps 60/2017 fornisce i dettagli applicativi della norma per coloro che hanno versamenti in diverse gestioni previdenziali Inps per “casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima”.
Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Inps spiega che la facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire la pensione di vecchiaia anche da coloro che sono già in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate oppure per conseguire la pensione anticipata con i requisiti previsti dalle norme in vigore, compreso l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Anche la contribuzione estera – secondo quanto riportato nella circolare - sarà oggetto di valutazione, nei limiti delle norme previste dai regolamenti comunitari e dalle convenzioni bilaterali: il cumulo è possibile soltanto se risulta perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per la totalizzazione internazionale.
In allegato la circolare Inps n. 60 del 16 marzo 2017