Ai fini dell'imposizione dell'Irap, l'incidenza marginale dell'attività generalmente svolta da un collaboratore part-time “non consente di affermare che la stessa determini l'esistenza dell'autonoma organizzazione”.
Il giudice di merito, “nell'accertare l'esistenza dei presupposti impositivi, dovrà valutare se tale prestazione lavorativa, unitamente alle attrezzature delle quali il professionista si avvale, sia idonea a creare quel valore aggiunto, rispetto alla mera attività intellettuale, presupposto dell'imposizione in parola”.
Così la Corte di Cassazione, sesta sezione civile - T, con la sentenza n. 26982/2014 depositata il 19 dicembre.
DUE SENTENZE DELLA SUPREMA CORTE. Con un'altra sentenza – n. 26991/2014 depositata il 19 dicembre – la medesima sezione della Cassazione ha precisato che «il “fatto indice” costituito dall'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui non possa essere considerato di per sé solo – secondo un giudizio aprioristico che prescinda da qualunque valutazione di contesto e da qualunque apprezzamento di fatto in ordine al contenuto ed alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa - manifestazione indefettibile della sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione».
Quindi, è necessario «verificare se la prestazione lavorativa sia effettivamente idonea ad integrare, in concorso con altri fattori, “un contesto organizzativo esterno” rispetto all’operato del professionista (ossia, per il suo contenuto, o anche soltanto per la sua rilevanza quantitativa, fornisca al medesimo un apporto ulteriore rispetto alla di lui personale attività), oppure costituisca un mero ausilio di tale attività, vale a dire una mera agevolazione delle relative modalità di svolgimento».