Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.166 del 20 luglio 2015, è stato pubblicato il decreto 30 giugno 2015 del ministero del Lavoro (di concerto con il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), recante “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”.
Il provvedimento, al fine di promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona ad accrescere e aggiornare le proprie competenze, abilità e conoscenze nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali, definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, in coerenza con le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo n.13/2013.
TRASPARENZA DEGLI APPRENDIMENTI E ADERENZA DELLA FORMAZIONE AI FABBISOGNI DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI. Il decreto, nel definire una cornice di riferimenti comuni per l'operatività dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze di titolarità regionale, mira a favorire la messa in trasparenza degli apprendimenti e l'aderenza della formazione ai fabbisogni delle imprese e delle professioni al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e accrescere la produttività e la competitività del sistema produttivo.
FACILITARE LA MOBILITÀ GEOGRAFICA E PROFESSIONALE. Inoltre, il provvedimento ha l'obiettivo di ampliare la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo al fine di facilitare la mobilità geografica e professionale anche in un'ottica di internazionalizzazione delle imprese e delle professioni.
Le qualificazioni rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti del decreto, afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo:
a) hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate di cui all'art. 2, lettera b), nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;
b) sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF).
CREDITI FORMATIVI. Le competenze validate o certificate possono costituire credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità.
ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-2020. Le disposizioni derivanti dal decreto 30 giugno 2015 sono assunte con riferimento all'assolvimento dell'impegno adottato nell'accordo di Partenariato 2014-2020 in relazione alla condizionalità ex ante «10.3 Apprendimento permanente» con riguardo a «l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze» e costituiscono inoltre riferimento tecnico e istruttorio per i lavori del Comitato tecnico nazionale di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 13/2013.