Entra in vigore oggi 29 agosto 2017 la Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 14 agosto 2017.
Ecco le novità principali, di cui alcune sintetizzate dal sito web del Cnpi.
PREVENTIVO OBBLIGATORIO E COMPENSI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI. Si stabilisce che il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale, la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti sul grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale siano messi nel preventivo e che questo debba essere reso in forma scritta o digitale.
All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».
TRASPARENZA PROFESSIONISTI. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
ASSICURAZIONE PROFESSIONALE. Le polizze per assicurazione professionale non devono essere limitate agli incidenti denunciati nel periodo di validità del contratto. La copertura assicurativa deve coprire richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a “errori” del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa. La Camera ha esteso il principio alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge.
SOCIETÀ DI INGEGNERIA. Alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative viene estesa la disciplina che ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria (a condizione che, entro sei mesi, le società di ingegneria in questione abbiano i requisiti richiesti dalla legge di stabilità 2012 – Legge n. 183 del 2011) e dal regolamento attuativo per le società tra professionisti (DM 8 febbraio 2013, n. 34). Per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della 124/2017, le società di ingegneria devono stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile e per garantire che le attività siano svolte da professionisti iscritti agli albi. L’Autorità nazionale Anticorruzione pubblicherà su internet l’elenco delle società.
Il CNPI, in accordo con la RPT, aveva criticato la previsione dell’art. 55 del Ddl che estende alle società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali o cooperative, la disciplina della legge n. 266/1997, che consente l’esercizio della professione in forma associata, tentando di evitarne l’approvazione.
AGGIORNAMENTO CATASTALE. Il provvedimento introduce anche alcune novità in materia di Catasto. Ai commi 173-174 sono state introdotte modifiche all’art. 6 del Testo Unico per l’edilizia (380/2001), sugli obblighi di aggiornamento catastale per gli interventi edilizi effettuati senza titolo abilitativo come attività di edilizia libera: gli atti di aggiornamento catastale devono essere presentati direttamente all’Agenzia delle entrate territoriale. Nel caso in cui gli interventi edilizi siano iniziati prima dell’entrata in vigore della Legge in oggetto, il proprietario degli immobili dovrà provvedere agli atti di aggiornamento catastale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa altrimenti potrebbe incorrere in sanzioni.
ENERGIA. Importanti innovazioni sono introdotte con riguardo al settore dell'energia, tra queste la cessazione del regime "di maggior tutela" nel settore del gas naturale, abrogando, a partire dal 1° luglio 2019 (secondo la modifica approvata in Senato), la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero (comma 60). E' inoltre eliminato il regime di "maggior tutela" nel settore dell'energia elettrica (comma 61).