È entrato in vigore il 14 settembre il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 “Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 13 settembre 2016, questo decreto introduce delle importanti novità anche in riferimento ai professionisti, attraverso modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 82/2005.
Viene infatti precisato che gli indirizzi Pec (posta elettronica certificata) inseriti nell'INI-PEC (l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti) “costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica” tra le pubbliche amministrazioni e i professionisti.
Inoltre, dopo il comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 82/2005, è inserito il comma 2-bis il quale stabilisce che l'INI-PEC “acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies.”
L'introdotta definizione di “identità digitale” consiste nella “rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalita' fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64”.