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Professionisti, le spese di viaggio pagate dal committente non sono più compensi in natura

È legge il decreto fiscale: incluse tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017

venerdì 25 novembre 2016 - Redazione Build News

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Con 162 si, 86 no e un astenuto, ieri l'Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 - disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, sul quale era stata posta la questione di fiducia.

Semplificazioni per i professionisti. Viene eliminata la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti.

Vengono inoltre incluse tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (modifica all'art. 54, comma 5, del TUIR). Non costituiranno più compenso in natura per il professionista le spese di viaggio pagate direttamente dal cliente. Vengono dunque equiparati alle spese per vitto e alloggio anche i costi di trasporto sostenuti dal committente.

Trasfertisti. Tra le novità del provvedimento è di particolare rilievo l'introduzione di una norma interpretativa sulle agevolazioni Irpef applicabili ai lavoratori trasfertisti, che consistono nell'abbattimento al 50 per cento del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi. Si chiarisce che per rientrare in tale agevolazione sono richieste contestualmente le seguenti condizioni:

a) mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

b) svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Ove non siano presenti contestualmente dette condizioni è comunque riconosciuto il diverso trattamento previsto per le indennità di trasferta, le quali concorrono parzialmente alla formazione dell'imponibile IRPEF nei limiti e alle condizioni di legge.

Assistal esprime “profonda soddisfazione per l'emendamento inserito nel corso della conversione in legge del DL 193/2016 con cui è stata data una concreta risposta alle aziende del settore impiantistico chiarendo quanto disposto dall’art. 51, commi 5 e 6, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e confermando altresì che le somme erogate a titolo di trasferta non sono soggette a imposizione contributiva e fiscale.

Le aziende – sottolinea l'Associazione - attendevano da tempo un chiarimento al dubbio interpretativo nato dalle sentenze della Corte di Cassazione secondo le quali quanto riconosciuto ai dipendenti a titolo di trasferta ai fini di rimborso delle spese per vitto e alloggio avrebbe dovuto essere assoggettato a contributi e tasse per la metà del suo ammontare.

Più volte era stata denunciata la difficoltà delle imprese, che essendosi attenute alle indicazioni fornite dai Ministeri del Lavoro e dell'Economia, nonché dallo stesso Inps, si sarebbero trovate a dover far fronte a forti e non preventivati esborsi economici di cui parte sarebbe ricaduta anche sui dipendenti.

"Con il provvedimento, frutto di un lungo lavoro dell’Associazione – afferma Angelo Carlini, Presidente Assistal – viene contrastata la punitiva interpretazione della Corte di Cassazione che prevedeva una tassazione pari al 50% laddove l’indennità di trasferta venisse riconosciuta al lavoratore, seppur in maniera continuativa, ma collegata alle effettive prestazioni di lavoro”.

Un’approvazione che risponde pienamente alle richieste dell’Associazione le cui imprese svolgono attività che richiede, per sua natura, una costante e continuativa mobilità del dipendente.”

Semplificazioni per i contribuenti in regime dei «minimi». Attraverso una aggiunta al comma 58 della legge di stabilità 2014 che disciplina l'applicazione dell'Iva alle operazioni attive e passive poste in essere dai contribuenti "minimi", si prevede che le cessioni all'esportazione non imponibili, individuate dal D.P.R. Iva, siano ammesse nel regime dei minimi, ma nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Accesso al Fondo di garanzia per le Pmi del settore della geotermia. La concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie di medio lungo termine (durata non inferiore a trentasei mesi) comunque finalizzate all'attività di impresa di ricerca e sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale (di cui all'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 22/2010) copre fino al 70 percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora. Per la finalità di cui sopra, viene creata una riserva fino a 100 milioni di euro delle risorse disponibili sul Fondo. In relazione a tale riserva, non trova applicazione il limite previsto dal comma 3 dell'articolo 39 del D.L. n. 201/2011 (come novellato dal comma 4, dell'articolo 1 del D.L. 69/2013), che destina una quota non inferiore al 50% delle disponibilità finanziarie del Fondo ad interventi non superiori a 500.000 euro. Per l'accesso alla riserva, le imprese devono comprovare di essere piccole e medie ed il rilascio del titolo concessorio (nuovo comma 2-bis dell'articolo 1 del D.L. n. 69/2013).

Abolizione degli studi di settore. Una norma abolisce gli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale, indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti.

Cedolare secca sugli affitti. In tema di cedolare secca sugli affitti, una norma stabilisce che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, ferma l'applicazione della sanzione, non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi (modifica all'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 23 del 2011).

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