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Professionisti nominati a capo dell’Area tecnica dei Comuni: Anac fissa i paletti

Non può essere nominato Responsabile dell’Area tecnica di un Comune l'architetto che, nel periodo antecedente all’attribuzione di tale incarico dirigenziale, abbia svolto attività e incarichi a favore della stessa area

venerdì 15 novembre 2024 - Redazione Build News

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Nel caso di specie, l’architetto aveva svolto a favore di un Comune calabrese attività relative a prestazioni tecnico-professionali, come collaboratore per circa due anni dell’Ufficio tecnico dell’ente o come libero professionista per specifici incarichi. Allo stesso soggetto è stato poi conferito l’incarico di Responsabile dell’Area tecnica del Comune con rapporto di lavoro a tempo determinato.

L'intervento dell'Autorità anticorruzione

Sul caso è intervenuta l'Anac con la Delibera n. 490 del 23 ottobre 2024, osservando che si tratta di un ruolo di responsabilità relativo alla “medesima Area rispetto alla quale l’interessato aveva svolto, in precedenza, le attività e gli incarichi professionali”, e che tale incarico non poteva essere conferito a quel professionista. Tale scelta, infatti, è in contrasto con la norma che, allo scopo di “garantire l’esercizio imparziale della funzione pubblica”, pone l’attenzione su chi abbia già “svolto per la pubblica amministrazione un’attività da essa regolata, finanziata o comunque retribuita”.

In relazione alla specifica vicenda affrontata, l’Anac, svolti i dovuti approfondimenti, ha evidenziato come “tra l’interessato e l’ente comunale sia intercorso (in epoca antecedente al conferimento dell’incarico di Responsabile) un rapporto lavorativo/collaborativo piuttosto consolidato nel tempo”. Quindi, il conferimento dell’incarico in questione “appare essere avvenuto in violazione del decreto legislativo n. 39/2013”, così come vigente al momento del conferimento dell’incarico stesso.

La norma prevedeva che: “A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti”, tra le altre ipotesi previste, proprio “gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”. La legge n. 21 del 2024, in vigore dal 27 marzo 2024, ha ridotto il periodo “di raffreddamento” di due anni a un anno.

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