Si configura il reato di esercizio abusivo della professione qualora il professionista tecnico, cancellato per dimissioni dall'Albo, svolge di fatto l'attività di direttore dei lavori per un progetto di ristrutturazione di un immobile, redigendo il calcolo metrico estimativo che serve a ottenere il permesso edilizio.
Non conta il fatto che il ruolo formale di direttore di lavori era stato assunto da un'altra persona: infatti tale attività è riservata a chi è iscritto all'Ordine.
Lo ha chiarito la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 6065/2015 depositata il 10 febbraio.
La Cassazione ha ricordato che “l'esercizio abusivo di una professione avviene quasi sempre in via di fatto, senza che venga meno la rilevanza penale della condotta”.
La suprema Corte ha giudicato infondato l'assunto secondo il quale sarebbe inidoneo un singolo atto - il computo metrico – ad integrare la condotta di esercizio abusivo della professione. Privo di pertinenza, secondo la Cassazione, è il richiamo alla giurisprudenza sulla continuità dell'azione professionale e sulla percezione sociale che ne deriva.
IN ALLEGATO IL TESTO DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE