Il Consiglio nazionale degli architetti (Cnappc) ha ricevuto, da parte di numerosi Ordini, quesiti con cui si chiede se un pianificatore territoriale sezione A/B, in possesso dell’attestato di frequenza al corso base di specializzazione in prevenzione incendi di 120 ore (D.M. 5 agosto 2011, art. 4), possa iscriversi negli elenchi del Ministero dell’Interno previsti dal citato D.M.
Con la circolare n. 59 del 6 maggio 2015, il Cnappc risponde che con l'ordinanza n. 648/2015 del Tar Lazio, è stato stabilito che l’art. 2 del DM del 5 agosto 2011 individua la necessità di professionalità idonee alla progettazione antincendio con “approccio ingegneristico”, negando, in tale occasione e dal punto di vista cautelare, l'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ad un Pianificatore.
Tale ordinanza, impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, è stata recentemente confermata integralmente dai giudici di ultimo grado, che hanno ritenuto che "non si evidenziano elementi tali da disattendere l’ordinanza del T.A.R.".
Il Consiglio nazionale degli architetti invita pertanto gli Ordini “a tener conto della citata giurisprudenza, dal momento in cui, in base all'art. 6 del D.M. 5.8.2011, per le richieste di iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno vi è competenza esclusiva dell'Ordine territoriale”.