La giurisprudenza della Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che il reato di omessa denuncia lavori in zona sismica, previsto dall'art. 93 d.P.R. 380/2001, è configurabile anche in caso di esecuzione di opere in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico, atteso che l'art. 83, comma secondo, del citato decreto, non pone alcuna distinzione in merito alle categorie delle zone medesime.
Lo ha ricordato la terza sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 51600/2018.
In questa sentenza – IN ALLEGATO – la suprema Corte ha ribadito che in conseguenza dell'eliminazione di quello che, in precedenza, era definito "territorio non classificato" e considerando che è attualmente prevista la facoltatività della prescrizione dell'obbligo della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, alla stessa devono ritenersi corrispondenti le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt 83 e 94 d.PR. 380/2001.