Nell’esercizio dell’attività di vigilanza dell'Anac, ai sensi dell’art. 213, comma 3 del d.lgs. 50/2016, anche a seguito della segnalazione di OICE (prot. n. 80740 del 10.10.2022 e n. 84527 del 19.10.2022) e della segnalazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (prot. n. 82993 del 17.10.2022), sono emerse criticità in relazione alla procedura aperta sopra soglia avente ad oggetto “l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, studi specialistici multidisciplinari, indagini e rilievi in sito, prove di laboratorio, servizi accessori di progettazione partecipata, assistenza nei procedimenti autorizzativi del progetto “SERBATOIO DEL VANOI” – Realizzazione di un invaso sul torrente Vanoi e tutela dell’irrigazione nel comprensorio del Consorzio di bonifica Brenta”. Valore totale stimato dell’appalto pari ad euro 1.170.000 oltre cassa professionale e IVA.
L’affidamento ha ad oggetto il progetto definitivo ed altri servizi relativi alla realizzazione di una diga sul Torrente Vanoi, corredata da utilizzo idroelettrico e di ogni intervento in connessione con i precedenti utile alla funzionalità dell’opera. Importo delle opere da progettare euro 99.750.000,00.
Termine per la ricezione delle offerte 8 novembre 2022. Con determina 28 dicembre 2022 n. 28, la gara si concludeva con l’aggiudicazione a favore del costituendo RTP L.I. srl, T. srl, L. I. C..
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha segnalato che “le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara non risultano chiare e, pertanto, non è possibile verificare se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016. In particolare, si richiedono chiarimenti in merito all’applicazione di una unica ID opere, in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, e la conseguente mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l’opera. L’erronea applicazione di un’unica ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d’asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima. Si ricorda inoltre che la documentazione di gara deve comunque comprendere l’analitico del corrispettivo in modo tale da rendere possibile un accertamento circa l’importo dell’incarico e verificare che siano stati rispettati i requisiti di cui all’art. 157 d.lgs. 50/2016. Al riguardo, si chiede di conoscere come siano state computate le prestazioni accessorie richieste da valutare in aggiunta a quelle considerate ordinarie e contemplate con il DM 17 giugno 2016”.
Con Atto del Presidente del 17 maggio 2023 (in allegato), l'Anac ha concluso che “il mancato inserimento nella documentazione di gara del dettaglio delle prestazioni e del calcolo dei corrispettivi determinati ai sensi dell’art. 24 comma 8 del d.lgs. 50.2016 secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 non permette ai concorrenti di comprendere le attività incluse nell’appalto né il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara in violazione delle linee guida n. 1 e del Comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021”.
Inoltre, “la prescrizione contenuta nel disciplinare di gara secondo cui l’operatore economico avrebbe dovuto allegare nella busta B, pena la non valutazione, soltanto progetti firmati da professionisti che facevano parte del suo organigramma, non appare conforme alla normativa di settore in quanto limitativa della concorrenza, con compromissione dei principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare trasparenza, concorrenza e par condicio enunciati dall’art. 30, comma 1, dello stesso d.lgs. 50/2016”.
Infine, l'Anac osserva che “il mutamento delle prescrizioni del disciplinare ha determinato modificazione ex post della disciplina di gara, non accompagnata da forme di pubblicazione coerenti con la disciplina degli artt. 72, 73 e 79, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016”.