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Progettazione degli edifici, cosa cambia con l'uscita dei Decreti attuativi della Legge 90/2013?

Le principali novità legate agli ambiti di attuazione spiegate da Valeria Erba, Presidente ANIT

giovedì 16 luglio 2015 - Redazione Build News

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La Direttiva europea 31/2010 sull'efficienza energetica in edilizia è stata recepita a livello nazionale dal Decreto Legge 63 del 4 giugno 2013, poi convertito in legge dalla Legge 90 del 3 agosto 2013.

La Legge 90 è formata da tre decreti attuativi: il primo, il D.M. Requisiti Minimi, che darà le prescrizioni minime e le modalità di verifica, nonché i requisiti dell'edificio ad energia quasi zero; il secondo decreto riguarda la classificazione energetica e il nuovo modello di certificato energetico e, infine, un terzo decreto che riguarda i nuovi modelli di relazione tecnica (leggi qui).

EDIFICI ED INTERVENTI INTERESSATI DALLE NUOVE DISPOSIZIONI.

Cambieranno principalmente gli ambiti di attuazione. Con il nuovo decreto Requisiti Minimi si parlerà di ampliamenti, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche. Nel dettaglio, gli ambiti di applicazione riguardano le nuove costruzioni: si intende con permesso di costruire presentato dopo il 1° ottobre 2015 (data di entrata in vigore dei decreti). Demolizione e ricostruzione qualunque sia il titolo abilitativo e la dimensione dell'intervento. Ampliamento e soprelevazione, laddove il volume ampliato è maggiore del 15% rispetto a quello esistente oppure maggiore di 500 m3.

Il secondo ambito di applicazione riguarda le ristrutturazioni importanti che si dividono in primo e secondo livello. Le ristrutturazioni di primo livello riguardano interventi involucro più impianto, laddove intervengo su più del 50% della superficie disperdente esterna per l'involucro. Quando intervengo solo sull'involucro, se la superficie è anche superiore al 50%, si parla di ristrutturazione importante di secondo livello. Torno nella ristrutturazione importante di secondo livello anche quando, pur intervenendo sull'impianto, intervengo su una porzione di involucro che interessa dal 25 al 50% della superficie disperdente esterna.

Il terzo ambito di applicazione riguarda le riqualificazioni energetiche, ossia un intervento che interessa meno del 25% della superficie disperdente lorda esterna e/o installazione o ristrutturazione dell'impianto termico invernale e/o estivo. E' importante sottolineare cosa si intende per superficie disperdente lorda esterna: è la superficie di elementi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata sia dall'ambiente esterno che da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture.

PRESCRIZIONI E VERIFICHE. Per il primo ambito di applicazione (nuove costruzioni, demolizioni e ampliamenti) e per le ristrutturazioni importanti di primo livello sarà necessario verificare l'intero edificio con determinati parametri: gli indici di prestazione energetica (verificati con il metodo dell'edificio di riferimento), il coefficiente medio globale di scambio termico, l'area solare equivalente estiva e i limiti per divisori; bisognerà verificare inoltre le prestazioni estive dell'involucro, i rendimenti limite, alcuni requisiti impiantistici e infine rispettare gli obblighi sull'utilizzo di fonti rinnovabili previsti dal DLgs 28/2011.

Per quanto riguarda invece le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, i requisiti si applicano solo alla superficie oggetto di intervento. Per cui se intervengo su una superficie esterna sarà necessario verificare che la sua trasmittanza rispetti le trasmittanze limite previste dal decreto. In caso di superficie trasparenti, sarà invece necessario verificare il fattore di trasmissione solare, che deve essere inferiore a 0,35 e - solo per le ristrutturazioni importanti di secondo livello - bisognerà verificare il coefficiente medio di scambio termico (media trasmittanze pesata sulle aree). Infine, è necessario rispettare dei requisiti minimi sugli impianti termici.

All'interno delle riqualificazioni energetiche sono poi presenti alcune deroghe: nel caso di isolamento dall'interno e in intercapedine, la trasmittanza da rispettare è incrementata del 30% rispetto a quella limite. Nel caso invece di isolamento in controsoffitto e installazione di pannelli radianti è possibile andare in deroga di massimo 10 cm in altezza.

Per la ristrutturazione o installazione di impianti, a seconda della tipologia d'impianto, si dovrnno rispettare determinati parametri, tenendo conto anche dei requisiti previsti dalle direttive impiantistiche 125 e 30 UE. Per impianti con potenza nominale superiore a 100 kW è obbligatoria la diagnosi energetica di edificio e impianto. 

PRESCRIZIONI COMUNI. Altre prescrizioni comuni a tutti gli ambiti di applicazione riguardano le strutture di copertura e le verifiche termoigrometriche. Sono presenti anche prescrizioni impiantistiche specifiche per i generatori a biomassa e per gli impianti di microcogenerazione. Infine, viene posto l'obbligo al trattamento dell'acqua degli impianti termici.

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