Con una circolare, il Consiglio nazionale degli Ingegneri trasmette in allegato, per opportuna informazione, la sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), 25 maggio 2020 n.170, riguardante il riparto di competenze professionali tra Ingegneri ed Architetti in materia di progettazione delle opere viarie e realizzazione di rotatorie stradali.
Il giudice amministrativo, in tale occasione, ha ribadito l’esclusiva competenza dei professionisti Ingegneri riguardo la progettazione delle opere di urbanizzazione primaria.
La sentenza ha avuto origine dal ricorso presentato dal titolare di una attività di ristorazione nel Comune di Supino (Frosinone) che contestava la delibera con cui il Comune aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di una rotatoria, “posta all’intersezione tra la strada provinciale n.11 e la strada provinciale n.23, in zona Quattro Strade”, ed il successivo progetto esecutivo, asserendo che dalla sua realizzazione conseguirebbe il venir meno della possibilità di accesso dalla strada, per raggiungere l’ingresso principale del bar ristorante.
Veniva quindi impugnato l’affidamento dei lavori di “miglioramento della sicurezza stradale mediante la realizzazione di una rotatoria ed illuminazione dell’incrocio Via Morolense – Via La Mola in località Quattro Strade di Supino”, eccependo – tra l’altro - come il progetto esecutivo dell’opera pubblica fosse stato redatto da due Architetti, ovvero da professionisti non specificamente abilitati per quel tipo di intervento.
E proprio facendo leva sulla incompetenza professionale dell’Architetto a redigere il progetto esecutivo per la costruzione di una rotatoria fa leva la pronuncia del Tar Latina per dichiarare la illegittimità della delibera comunale e dell’avvenuto affidamento dei lavori.
Secondo il giudice amministrativo di primo grado, infatti, è ancora attuale la ripartizione delle competenze tra architetti e ingegneri risultante dagli articoli 51 e 52 del RD 23 ottobre 1925 n.2537, laddove è prevista unicamente in capo alla figura professionale dell’Ingegnere la competenza in tema di costruzioni e industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, mentre vi è una competenza concorrente di Ingegneri ed Architetti (in base al primo comma dell’art.52 del RD citato) riguardo le opere di edilizia civile.
Ne deriva – afferma la decisione - che il progetto per la realizzazione di infrastrutture viarie che non siano strettamente connesse a un fabbricato e che dunque costituiscono interventi di urbanizzazione primaria, “rientra tra le competenze esclusive degli Ingegneri, non essendo riconducibili alle ‘opere di edilizia civile’”, che formano oggetto della privativa congiunta di Ingegneri ed Architetti.
Il TAR Lazio elenca quindi una lunga serie di precedenti giurisprudenziali nella stessa direzione (a partire dalle note e risalenti sentenze del Consiglio di Stato n.92/1990, n.416/1998 e n.2938/2000), che confermano tale assunto.
Degno di attenzione è – a questi fini – il richiamo alla sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato 17/07/2019 n.5012 dove, a proposito della selezione per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente tecnico per l’area Lavori Pubblici e Tutela Ambientale del Comune di Novi Ligure, è detto che “la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli Ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli articoli 51, 52 e 54 del RD n.2537/1925”.
La competenza concorrente di Ingegneri e Architetti (in replica alle difformi argomentazioni delle rappresentanze istituzionali degli Architetti) – secondo il Consiglio di Stato – si ha soltanto nell’ambito delle opere di edilizia civile e per gli impianti tecnologici strettamente connessi a edifici e fabbricati, mentre – ai sensi dell’art.51 del RD n.2537 del 1925 - restano di competenza esclusiva degli Ingegneri gli interventi edilizi e urbanistici che consistano in “progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche’, quando non siano connessi a determinati edifici o fabbricati, ovvero attengano alle opere di urbanizzazione primaria.
Risulta dunque confermato che gli interventi relativi alla viabilità ed alle infrastrutture sono da riconoscere unicamente alla competenza esclusiva degli Ingegneri.
In allegato la circolare del Cni con la sentenza