Sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2024, n. 77, “Regolamento per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici”.
Il regolamento, in attuazione dell’articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disciplina il funzionamento del Fondo istituito dal medesimo articolo, i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ivi inclusa la revoca delle risorse in caso di loro mancato o parziale utilizzo.
Le risorse del Fondo, iscritte al centro di responsabilità 2, capitolo n. 925, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024, ammontano a 5 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024.
Le risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano utilizzando gli indicatori di riparto stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, come risulta dalla tabella contenuta nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del regolamento.
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, adotta il provvedimento di concessione delle risorse per ciascuna delle annualità considerate, in favore di ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti di quanto indicato nell’allegato 1.
Progettazioni ammissibili
Le risorse del Fondo sono finalizzate alle progettazioni relative a interventi esclusivamente pubblici di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive, secondo i criteri di priorità di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante del decreto.
È ammessa a finanziamento la redazione del progetto esecutivo previsto per l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori anche attraverso l’elaborazione dei livelli di progettazione inferiori, qualora mancanti. In tal caso, la richiesta di finanziamento può comprendere anche i livelli di progettazione mancanti. Sono, altresì, ammesse a finanziamento le progettazioni volte ad aggiornare gli elaborati già esistenti, qualora necessario.
Spese ammissibili
Sono ammesse a finanziamento le spese relative alle attività previste dall’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, connesse alle progettazioni di cui all’articolo 3, quali, a titolo esemplificativo:
a) indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche;
b) indagini di verifica preventiva dell’interesse archeologico, ove necessarie;
c) indagini di bonifica da ordigni bellici, ove necessario;
d) rilievi e accertamenti tecnici connessi alla progettazione;
e) verifiche preventive alla progettazione;
f) analisi di laboratorio finalizzate della diagnostica strutturale e infrastrutturale propedeutica alla progettazione;
g) spese di supporto al responsabile unico del procedimento (RUP).
In ogni caso, non sono ammesse a finanziamento le spese inerenti a:
a) affidamenti delle prestazioni di cui al comma 1, qualora effettuati anteriormente alla data di pubblicazione del regolamento;
b) elaborazione del documento preliminare alla progettazione o di elaborati equivalenti.
L’esclusione della remunerabilità di tali spese discende dall’esigenza che tali atti risultino già in possesso dei soggetti beneficiari all’atto di presentazione della domanda di finanziamento.