“Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l’assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell’attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Lo dispone l'articolo 6 – bis della Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
Questa Legge è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 48/L alla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 310 del 31 dicembre scorso, ed è entrata in vigore il 1 gennaio.
Il successivo articolo 6 – ter, riguardante gli avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR, dispone che “All’articolo 48, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta».”
In materia di funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti, l'art. 6 – quater stabilisce che “All’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di»; b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7 -bis . In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l’importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l’importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro ».”
La Legge è disponibile in allegato.
Leggi anche:
“È legge il decreto PNRR. Sanzioni ai professionisti che rifiutano l’utilizzo del Pos”
“Decreto PNRR convertito in legge: accolta la proposta ANCE sugli avvisi nelle procedure negoziate”